Dirigenti di un ente pubblico, possono accedere in cantiere non essendo personale interessato all’opera da realizzare?
Buongiorno Sig. Esposito.
Mi sono ritrovato a discutere con alcuni dirigenti di un ente pubblico che mandano in cantiere vari responsabili d’ufficio che non sono ne direttori lavori e non fanno parte nemmeno di personale autorizzato alle lavorazioni.
A tale proposito volevo chiederle, ma oltre al coordinatore ed al personale ispettivo del ministero (ovviamente a parte i lavoratori) ci sono altre figure che possono accedere liberamente al cantiere senza previa autorizzazione
E soprattutto senza essere accompagnati da capo cantiere o direttore lavori?
La ringrazio per l’attenzione
Cordiali saluti!
Leggendo quanto da Lei esposto e non conoscendo il sito del cantiere posso immaginare che lo stesso si trova adiacente ad un querceto per cui i vari responsabili d’ufficio spero vadano a funghi e non certamente ad interessarsi di sicurezza o problemi inerenti la struttura dell’opera da realizzare.
Scherzi a parte, anche perché per tutta l’esperienza che mi ritrovo ho sempre dovuto constatare che nemmeno i coordinatori a volte passano per il cantiere, ora sapere che ci vanno i dirigenti sarebbe opportuno scrivere al ministro Brunetta per proporre un encomio a questi responsabili d’ufficio.
In merito a quanto chiesto Le comunico che nei cantieri possono accedere, senza preavviso, il personale sottoelencato:
Per problemi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- i Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie con funzioni ispettive per cui U.P.G.;
- il personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del lavoro ( ispettori UPG);
- il Committente e/o Responsabile dei lavori oltre le varie figure che svolgono funzioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro quali: RLS, RLST, RSPP, Medico Competente ( possibilmente accompagnati da un responsabile di cantiere: Datore di lavoro impresa esecutrice, Dirigente, Preposto).
- i Vigili del Fuoco per problemi inerenti l’antincendio ed evacuazione;
- i Carabinieri per la tutela del lavoro che operano alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale;
- Il personale incaricato dagli Organismi Paritetici , con preavviso, e può accedere in cantiere solo se autorizzato dal datore di lavoro
- Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori al fine di adempiere agli obblighi di cui allart.92, D.Lgs 81/08 e s.m.i. di cui è responsabile penalmente.
- Negli appalti pubblici le funzioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono svolte dal direttore dei lavori; quest’ultimo se privo dei requisiti di cui all’art.98,D.Lgs 81/08 la stazione appaltante deve nominare un “sostituto” che prende il nome di “direttore operativo” che affiancherà il direttore dei lavori così come sancito dall’art.127 del D.P.R. 21.12.99, n° 544.
Per problemi non attinenti la sicurezza nei luoghi di lavoro:
- Le forze dell’Ordine ( Polizia, Carabinieri, Finanzieri ) ognuno per le proprie competenze, identificazione personale extracomunitario, problemi fiscali, etc..;
- la Polizia municipale per problemi inerenti il rispetto delle norme urbanistiche;
- Direttore dei lavori.
Le persone estranee ai lavori (acquirenti etc.), ad eccezioni dei fornitori di materiali, non possono accedere in cantiere durante le lavorazioni; se dovesse succedere un infortunio ne rispondono, ognuno per le proprie competenze, Datore di lavoro, Dirigente dell’impresa, Preposto. Almeno una di queste figure deve essere sempre presente in cantiere.