Due imprese esecutrici nello stesso cantiere possono nominare lo stesso Direttore tecnico?
Egr. Ing. Francesco Esposito,
innanzi tutto sono a ringraziarLa per l’aiuto che ci dà con la presenza del Suo sito e per la Sua disponibilità e competenza che La distinguono quale tecnico sulla sicurezza.
Con la presente sono a chiederLe se può darmi dei chiarimenti riguardo alla verifica di 2 POS di 2 imprese (una affidataria e l’altra
subappaltatrice):
più volte, infatti, evinco nei POS che mi pervengono, la mancanza del nominativo del direttore tecnico di cantiere e puntualmente provvedo, ma non solo per questo, a chiedere l’integrazione al documento. Ora ho per le mani i 2 POS dell’imprese poco prima accennate dove il direttore tecnico di cantiere delle 2 è la stessa persona. Mi sembra che la cosa non sia corretta. Purtroppo non riesco a trovare riferimenti normativi al riguardo e mi rivolgo, quindi, alla Sua persona:
– può un direttore tecnico di cantiere figurare tale sia nel POS dell’impresa affidataria che nel POS dell’impresa esecutrice i lavori dell’impianto elettrico subappaltati dall’affidataria?…. L’impresa è affidataria di un appalto pubblico.
– mi può chiarire, cortesemente, quali sono le mansioni del direttore tecnico di cantiere e se lo stesso può assimilarsi, o addirittura essere sostituito, da altre figure professionali non incompatibili nel ramo della sicurezza?
Aspettando una Sua gentile risposta Le porgo distinti saluti.
Nel POS, oltre al nominativo del Direttore tecnico di cantiere, deve essere riportato anche quello del capo cantiere, come previsto nell’Allegato XV , p unto 3.2.1. lettera a) n°6, D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Al Direttore tecnico del cantiere sono affidati, da parte del datore di lavoro dell’impresa, i compiti di coordinamento e gestione delle attività di cantiere, seguendone il corretto avanzamento secondo criteri tecnici e di programmazione, e dell’osservanza delle misure di sicurezza sul lavoro.
Il Direttore di cantiere se non è nell’organigramma dell’azienda, come dipendente, può essere nominato anche come tecnico esterno.
Secondo il mio parere, le due imprese possono avere lo stesso Direttore tecnico atteso che tale figura deve salvaguardare “ gli interessi “ dei datori di lavoro delle imprese che lo hanno nominato e non certamente quelli del committente.
Ecco perché, la figura del direttore di cantiere non va confusa con quella del direttore dei lavori che invece è nominato dal committente e controlla che i lavori vengano svolti secondo quanto previsto dal progetto e dal relativo capitolato.
Il Direttore tecnico di cantiere è una figura non menzionata, tra i soggetti responsabili, nella normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ma, lo stesso negli appalti privati è riconducibile al Dirigente dell’azienda.