E se il piano di lavoro del ponteggio metallico è stato montato a 30 cm dalla muratura prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 106/09?
Buongiorno Sig. Esposito,
ho letto che il D.Lgs 03.08.2009 n° 106 ha modificato l’art.138, comma 2, D.Lgs 81/08 sostituendo la distanza delle tavole del piano di calpestio dalla muratura, fissata in , in 20cm.
La domanda è questa: se sono stati montati dei ponteggi metallici a 30 cm dalla costruzione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 106/09 e sono necessari ancora per parecchio tempo nel cantiere, oggi l’ispettorato può sanzionare? Ovviamente è dimostrabile dalla data del POS e PIMUS, foto, fatture… che i ponteggi sono stati montati prima dell’agosto 2009.
Rimango in attesa.
La ringrazio per l’attenzione, cordiali saluti.
Il D.Lgs 81/08 modificato ed integrato dal D.lgs 03.08.09, n° 106 si applica anche ai cantieri edili già operanti alla data del 20 agosto 2009, data di entrata in vigore del D.Lgs 106/09.
A questo punto però bisogna fare attenzione sull’applicazione del D.lgs 81/08 e s.m.i. e cioè:
1) se si devono quantizzare le violazioni contestate dall’organo di vigilanza prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 106/09 bisogna attenersi alle sanzioni più vantaggiose per il contravventore che possono essere sia quelle del D.Lgs 81/08 prima della modifica che quelle dopo la modifica apportate dal D.Lgs 106/09 (in virtù del “favor rei”);
2) per quanto riguarda invece, come nella fattispecie, l’art.138, comma 2, che ha riportato, per i ponteggi metallici, la distanza delle tavole del piano di calpestio dalla muratura da a , se il ponteggio è stato montato a 30cm dalla muratura, prima dell’entrata in vigore del D.lgs 106/09la distanza resta tale fino alla fase di ultimazione dell’opera. E’ opportuno far rilevare che la distanza di del piano di calpestio dalla muratura consente la caduta di un lavoratore, pertanto è necessario che tale piano sia provvisto di parapetto, questo sarà stato il motivo che avrà indotto il Legislatore a riportare la misura a 20cm.
Concludendo, secondo il mio parere, se il ponteggio è stato montato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 106/09 quando la distanza del piano di lavoro dalla muratura era di ., l’ispettore non può contestare l’art.138,comma 2, D.lgs 81/08 e s.m.i. che stabilisce la distanza a 20cm.
N.B. E’ opportuno far rilevare , atteso le osservazioni poste alla risposta al quesito, che nella fattispecie non è violazione l’installazione del piano di lavoro a 30 cm. dalla muratura ( installazione avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo 106/09 ), ma la violazione all’art.138, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i. avviene nel momento in cui, dalla parte interna ( se la distanza è ancora a 30 cm) non è stato installato alcun parapetto a protezione del vuoto e su tale piano vi è il lavoratore.
Pertanto al fine di non incorrere in alcuna sanzione è opportuno:
a) che il piano di lavoro ( che dista a 30 cm perchè il ponteggio è stato installato prima dell’entrata in vigore del D.lgs 106/09) sia provvisto di parapetto dalla parte lato muratura; in tale situazione il lavoratore può lavorare e il datore di lavoro non incorrere in alcuna sanzione;
b) di riportare il piano di lavoro a 20cm dalla muratura e lo stesso può essere sprovvisto di parapetto, ma provvisto di tavola fermapiede. In tale situazione il lavoratore può lavorare e il datore di lavoro non incorrere in alcuna sanzione.