Il datore di lavoro può ricoprire la figura del Preposto?
Buonasera, lavoro per conto della …..SRL, una ditta che si occupa di movimento terra. Ho visitato il suo sito, che trovo molto interessante e fatto bene, ma non sono riuscita a trovare risposta ad un quesito che le rivolgo di seguito: “l’amministratore di una SRL che è già RSPP, può anche ricoprire la figura di preposto capo cantiere?”.
La ringrazio anticipatamente per la cortesia e Le porgo cordiali saluti.
L’amministratore della Srl, già RSPP, sicuramente si è avvalso dell’art.34 essendo lo stesso datore di lavoro.
Il D.81/08, attualmente modificato ed integrato dal D.Lgs 106 del 3 agosto 2009, per la prima volta ha dato una definizione del preposto infatti all’art.2,comma 1, lettera e, tale figura viene definita quale:”persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
La normativa vigente non vieta al datore di lavoro di essere Dirigente e Preposto, ma ciò è contro l’organizzazione che deve avere un’impresa.
Nelle sanzioni dei vari decreti abrogati e non, il legislatore sanziona le violazioni in modo diverso tra il datore di lavoro e/o dirigente ed il preposto a significare che devono essere delle figure diverse.
Le faccio due esempi:
) arriva l’ispettore e nel cantiere trova il datore di lavoro dell’impresa esecutrice il quale dichiara di essere il dirigente dell’impresa nonché il preposto.
Le prescrizioni che evidenzierà l’ispettore devono essere sanzionati al Datore di lavoro, dirigente e preposto che nella fattispecie sarebbe una sola persona ma dal punto di vista giuridico poiché il penale è soggettivo l’ispettore deve notificare le varie sanzioni delle tre figure professionali al solo datore di lavoro;
) arriva l’ispettore e nel cantiere non c’è il datore di lavoro perché chiamato dal direttore di banca. Nella fattispecie i lavoratori sono privi di Datore di lavoro, Dirigente e Preposto.
A questo punto bisogna chiedersi: a che serve il Preposto e il Dirigente?
Leggendo attentamente l’articolo 2 sopra menzionato si evince che il preposto”..in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli” significa che “qualcuno” gli avrà dato un incarico e dei poteri nella scala gerarchica (primo datore di lavoro, poi dirigente) per sovrintendere alle attività lavorative.
Sulla figura del Preposto la Cassazione si è espressa moltissime volte affermando che tale figura può anche non avere alcun incarico da parte del datore di lavoro perché assume tale veste (preposto) nel momento in cui nell’attività lavorativa impartisce disposizioni e prende iniziative.
In poche parole il primo lavoratore che la mattina, in assenza del dirigente o del datore di lavoro, da disposizioni sul lavoro agli altri lavoratori o assume iniziative proprie, assume la funzione di preposto.
Concludendo il preposto potrebbe essere anche il datore di lavoro ma “cui prodest ?”