Per piccoli lavori è opportuno chiedere all’impresa esecutrice un’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionali e il DURC?
Buongiorno,
tra un paio di giorni un’impresa edile dovrebbe eseguire i seguenti lavori:
1) impermeabilizzare il balcone della mansarda del nostro appartamento.
2) pulire la gronda
Abitiamo in una palazzina a 2 piani + mansarda e non c’è un amministratore ( 2 inquilini ogni scala). Siccome il lavoro è di piccola entità (1000-1300 euro), si tratta di manutenzione ordinaria (e no DIA – no permesso costruire) e l’impresa edile è molto piccola (4-5 dip) pensavo di chiedere solo un’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionali e
un DURC.
E’ corretto?
Grazie
Come già mi sono espresso in altri quesiti, nel condominio la figura essenziale da individuare è il Datore di lavoro. In tutti i fabbricati con meno di cinque condomini, se non è stato nominato l’Amministratore (che assume le funzioni di datore di lavoro) tutte le responsabilità ricadono sui singoli condomini; quando vi sono oltre cinque condomini, gli stessi devono nominare l’Amministratore.
E’ opportuno, per maggiore tranquillità, attenersi a quanto sancito dall’art.90, comma 9, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i. e chiedere:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i. ( quest’ultimo se i dipendenti sono fino a 10)
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
e) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Poiché per tali lavori non si dovrebbero superare i 200 u/g, non deve essere trasmessa la notifica preliminare di cui all’art.99, D.Lgs 81/08 e s.m.i..