In caso di appalti e subappalti nei cantieri il DUVRI deve essere redatto?
Buongiorno Dott. Esposito,
ho un dubbio, seppur semplice, che non mi lascia tranquillo:
in caso di appalti o subappalti nei cantieri c’è l’obbligo di redarre il DUVRI? secondo me no perchè l’art.96 comma 2 dice che:
“L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.”però magari mi sbaglio, volevo un suo parere a tal proposito.
Grazie mille.
Per quanto riguarda il DUVRI è opportuno soffermarsi sul comma1 dell’art.26 che recita:
”Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: ( omissis)”
Analizzando l’art.26 si evince che il datore di lavoro di un’azienda (fabbrica, attività scolastica, un’attività qualunque) nel momento che deve fare eseguire dei lavori (edili, lavori elettrici o di pitturazione in una scuola o azienda) da un’impresa appaltatrice o da lavoratori autonomi, chiede il DVR o l’Autocertificazione all’impresa esecutrice e dopo averlo confrontato con il DVR o Autocertificazione della propria azienda (del datore di lavoro che ha appaltato i lavori) elabora un unico documento che prende il nome di DUVRI, nel quale vengono indicate le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Esempio: nella mia azienda devo fare dei lavori di rifacimento intonaco esterno al fabbricato. Per far si che non possano esserci interferenze tra i miei dipendenti e i lavoratori dell’impresa esecutrice dei lavori, valutiamo (io e il datore di lavoro dell’impresa esecutrice) attraverso i propri DVR o Autocertificazioni se ci sono rischi dovuti ad interferenze.
Se gli operai dell’impresa esecutrice e i miei dipendenti devono entrare nell’azienda da un’entrata comune possono esserci interferenze per cui nel DUVRI si stabiliscono orari di entrata diversi, al fine di evitare che i mezzi dell’impresa possano creare pericolo ai miei dipendenti.
Se i miei dipendenti devono uscire a ora di pranzo nell’area di pertinenza dell’azienda, si deve fare in modo che l’uscita non coincida con l’entrata o uscita dei mezzi dell’impresa esecutrice etc……..
In poche parole non devono esserci interferenze e se ci sono si devono ridurre al minimo i rischi che queste comportano.
Viceversa, se l’entrata dei mezzi è diversa da quella dei dipendenti, se l’uscita dei dipendenti è in zona diversa da quella dell’entrata e uscita dei mezzi della impresa esecutrice, se i dipendenti dell’azienda non vengono in contatto con i lavoratori dell’impresa esecutrice, se per l’impianto elettrico l’impresa utilizza un gruppo elettrogeno e non utilizza gli impianti dell’azienda, se in poche parole NON CI SONO INTERFERENZE, il DUVRI NON DEVE ESSERE REDATTO.
Concludendo dico che il DUVRI non deve essere fatto per i cantieri edili perché le interferenze sono regolate dal coordinatore per l’esecuzione attraverso il PSC ed il POS; il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro dell’azienda o dell’unità produttiva nel momento in cui ci sono interferenze tra le lavorazioni o il personale dell’ azienda e quelli dell’impresa esecutrice.