E se il datore di lavoro con meno di 10 dipendenti volesse redigere il DVR? L’RSPP può fare formazione ai lavoratori?
E se il datore di lavoro con meno di 10 dipendenti volesse redigere il DVR? L’RSPP può fare formazione ai lavoratori?
Salve dott Esposito.
Volevo porle una domanda inerente il documento di valutazione dei rischi.
Sono stato incaricato da un mio parente di redigere il DVR per una officina di lavorazione meccanica che al momento non è ancora operativa (pur se i macchinari sono stati già acquisiti).
Io ho preso visione della struttura, delle macchine e delle attrezzature e ho abbozzato già ciò che dovrebbe andare a finire nel DVR.
Ora le questioni sono 2
1) la prima è che al momento non si sa con quale azienda opererà in tale struttura ne tantomeno con quanti dipendenti
E quindi sorge il mio dubbio. Se (come probabile) i dipendenti fossero meno di 10 non vi sarebbe l’obbligo del DVR ma è necessaria una autocertificazione. Ma dato che il documento io lo sto preparando, l’assenza dell’obbligo non mi vieta di redigerlo e consegnarlo al datore di lavoro in questione. O Sbaglio?
2) Secondo ho notato che tutti i macchinari in dotazione sono provvisti di dispositivi di protezione e hanno console e pedaliera di comando staccate dalla macchina stessa, evitando così il rischio che l’operatore possa accidentalmente rimanere infortunato o peggio.
Questo riduce notevolmente il rischio tuttavia io credo che dovrei fare sempre una attività di informazione adeguata agli operatori, in quanto se non coscienti di tali disposizioni di sicurezza andrebbero ad inficiare il beneficio che il macchinario offre.
Basta quindi che sia io stesso in qualità di RSPP a esporre le procedure e far loro firmare una attestazione che hanno compreso il tutto?
Mi sono dilungato ma essendo il mio primo lavoro in termini di sicurezza voglio essere preciso nell’interesse primo dei lavoratori.
Grazie
In merito alle due questioni poste preciso:
1) Se i lavoratori che andranno ad operare nell’officina sono meno di 10 il datore di lavoro dovrà redigere l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell’Art.29, comma 5, secondo periodo, D.Lgs 81/08 (modello che lei può certamente scaricare dalla sezione “Modulistica” di questo sito- gratis-). Faccio rilevare che l’autocertificazione (che va redatta quando il datore di lavoro inizia l’attività) può essere fatta da tutti i datori di lavoro (con meno di 10 dipendenti) fino al 30 giugno 2012 in quanto dopo tale data in qualsiasi attività anche se vi è un solo dipendente dovrà essere redatto il D.V.R.
Se il datore di lavoro, nonostante abbia meno di 10 dipendenti, volesse redigere il D.V.R. (art.17,comma 1, D.Lgs 81/08), può farlo tranquillamente (la normativa vigente non vieta questa possibilità) attenendosi a tutto ciò che la normativa vigente richiede per l’elaborazione di tale documento.
Voglio precisare che, ai sensi dell’art.29, comma 1, D.Lgs 81/08, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2) Per quanto attiene alle macchine che ha visionato certamente saranno conformi alla normativa vigente di cui al DPR 459/96. I rischi in dette macchine se non sono riscontrabili nell’avviamento o nell’arresto atteso che il comando non può essere dato accidentalmente dall’operatore, è necessario che ai lavoratori venga fatta una formazione e informazione (artt.37 e 36 D.Lgs 81/08) anche per quanto riguarda la manutenzione delle stesse. La formazione dei lavoratori può farla anche il D.L se possiede tali capacità o delegare anche il RSPP perché chi meglio del D.L. o dell’ RSPP può conoscere i rischi della propria azienda.
La formazione deve risultare da apposito registro firmato dai lavoratori e dal R.L.S. ed è opportuno rilasciare agli stessi “attestato” di avvenuta frequenza. L’art. 37, comma 12 sancisce che la formazione dei lavoratori deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti.
In merito alla formazione dei lavoratori, voglio ricordare, che la durata, i contenuti minimi e le modalità sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (entro il 15 maggio 2009).
Ho molto apprezzato l’interessamento che lei ha nei confronti dei lavoratori.