Se il D.V.R. viene redatto “ex novo”, il “ vecchio” fino a quando deve essere conservato?
SALVE
alla ripresa ho da porle le seguente domanda dubbio:
“una volta aggiornato un DVR, magari rifatto ex novo, il vecchio va conservato….in una eventuale ispezione possono richiedere la vecchia documentazione e/o il vecchio DVR…..hanno diritto a chiederlo e ad averlo”?
Grazie 1000 e buon ritorno a lavoro
Per quanto attiene alla tenuta del “vecchio” D.V.R. dal momento in cui viene redatto un nuovo documento, la normativa vigente non contempla questo caso.
Si presume, infatti, che il datore di lavoro elabori tale documento nel rispetto della normativa vigente e provvede ad una rielaborazione in occasione di modifiche al processo produttivo o della organizzazione del lavoro così come sancito dall’art. 29, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
A mio parere sarebbe opportuno, nel momento in cui il datore di lavoro volesse redigere “un nuovo documento” che in questo riportasse il riferimento della data di stesura del “vecchio” apportando la firma del datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente (se previsto) ai soli fini della prova della data.