Il DVR deve essere redatto per ogni cantiere?
Casualmente ho trovato il suo sito e colgo l’occasione di chiederle se un datore di lavoro opera in più cantieri è necessario redigere un DVR per ogni cantiere?
Grazie per l’attenzione che vorrà dedicarmi.
Il DVR è il documento che viene redatto dal Datore di lavoro successivamente alla valutazione di TUTTI i rischi inerenti le attrezzature di lavoro, le sostanze chimiche o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro
La redazione del DVR è un OBBLIGO INDELEGABILE da parte del datore di lavoro ( art 17, comma 1,D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e tale documento deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi ( Art 29, comma 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
Pertanto il datore di lavoro deve redigere un solo DVR per la propria azienda.
Per ogni cantieri il datore di lavoro dell’ impresa esecutrice dei lavori deve redigere un POS ( Art 96, comma 1, lettera g), D.Lgs81/08 e s.m.i.). Infatti, nella definizione del POS, l’art 89, comma 1, lettera h), D.Lgs 81/08 e s.m.i. recita testualmente:” il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art 17, comma 1, lettera a),i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV”.