Le imprese edili devono nominare l’RSPP, l’R.L.S, e redigere il D.V.R. ?
Sono un Ingegnere, sono stato contattato da un’impresa edile per assumere incarico di R.S.P.P..
Le mie domande forse un po’ banali sono:
Le imprese edili devono nominare obbligatoriamente la figura dell’R.S.P.P.?
Le imprese edili devono redigere il D.V.R.?
Nelle imprese edili va nominata la figura dell’R.L.S.?
Grazie
La risposta alle tre domande è SI.
Premesso che l’art.3,comma 1, D.Lgs 81/08 sancisce che “ il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”;
il comma 4, dello stesso decreto recita” Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo”.
Risposta n°1
I datori di lavoro di tutte le imprese, anche quelle edili, devono designare l’RSPP salvo che i datori di lavoro vogliano avvalersi dell’art.34,comma 1, D.Lgs.81/08 per svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
Si fa rilevare che la designazione dell’RSPP è uno degli obblighi che il datore di lavoro non può delegare ( art.17, comma1, lettera a), D.Lgs 81/08);
. Il datore di lavoro DESIGNA e non NOMINA l’RSPP perché dopo la designazione è l’R.L.S. che deve esprimere il parere per la nomina.
Nella sezione MODULISTICA di questo sito è riportata la scheda per la presa visione del PSC e POS da parte dell’R.L.S.
Risposta n°3
La figura dell’RLS è obbligatoria ai sensi dell’art.47, D.Lgs 81/08. Qualora non si proceda alla elezione dell’RLS le funzioni dello stesso vengono esercitare dall’R.L.S.T. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale – art. 48, D.Lgs 81/08).
Risposta n°2
Da quanto riportato nella premessa anche il datore di lavoro delle imprese edili deve redigere:
Fino a 10 lavoratori:
il datore di lavoro deve redigere l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, ai sensi dell’Art.29, comma 5, secondo periodo, D.Lgs 81/08 (può scaricare il modello dell’autocertificazione dalla sezione “Modulistica” di questo sito). Si precisa che l’autocertificazione è idonea fino al 30 giugno 2012 (salvo proroghe) in quanto dopo tale data in qualsiasi attività anche se vi è un solo dipendente dovrà essere redatto il D.V.R.
Superiore a 10 lavoratori:
il datore di lavoro deve redigere il D.V.R. ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08, seguendo quanto stabilito dall’art.28 del D.Lgs. 81/08, ad eccezione della valutazione dello stress lavoro – correlato e della data certa (rinvio al 16 Maggio 2009).
Si fa rilevare che oltre il DVR/autocertificazione, il datore di lavoro dell’impresa edile deve redigere anche il POS che viene definito dall’art.89, comma 1, lettera h), D.Lgs81/08 ” : il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV
Esempio:
Io ho un’impresa e un capannone dove sono ricoverate le attrezzature, autocarro etc.
Nel DVR/Autocertificazione che redigo per il capannone, con o senza uffici, vado ad identificare i rischi che le relative attrezzature possono comportare all’interno del capannone e durante l’utilizzo delle stesse al fine di eliminare i rischi e quando ciò non è possibile, ridurli alla fonte.
Nel DVR/ Autocertificazione vado inoltre ad elencare le attrezzature: Argano, gru, molazza, sega circolare, betoniera, ponteggio, autocarro per il trasporto materiale etc…
Nel momento in cui i miei lavoratori vanno in un cantiere perché devono realizzare una recinzione devo redigere il POS nel quale devo descrivere le singole lavorazioni che si devono effettuare in cantiere , valutare i rischi e riportare quelle attrezzature che necessitano per fare la recinzione , mentre le altre attrezzature (Argano, ponteggio, gru etc..) restano nel capannone.
In conclusione si può affermare che il POS è una “costola” del D.V.R/ Autocertificazione per cui devono essere elaborati entrambi i documenti.
E’ opportuno precisare che se Lei accetta l’incarico di R.S.P.P. non può svolgere la funzione di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in quei cantieri dove l’impresa edile di cui Lei è RSPP è esecutrice dei lavori, ai sensi dell’art.89, comma 1, lettera f), D.Lgs 81/08.