Sono obbligato a detenere estintori nella falegnameria senza dipendenti?
Gent.mo ing. Francesco Esposito,
vi scrivo dalla provincia di Foggia. Mi complimento innanzi tutto per la chiarezza degli argomenti trattati nel Vs. sito nonché per i precisi riferimenti normativi riportati.
Vi scrivo questa e-mail per sottoporvi il seguente quesito:
Premetto che sono un artigiano titolare di una piccola falegnameria di circa 50 mq senza dipendenti, in questo laboratorio dispongo di materiale (tavole di legno) in lavorazione e/o in deposito in misura massima di circa 25 – 30 quintali (non mi è possibile tenere di più anche per questione di spazio) e quindi di gran lunga inferiore ai 50 quintali (attività 47 del DM 16/2/82).
Le vernici che adotto sono esclusivamente quelle ad acqua di nuova concezione.
La falegnameria è servita elettricamente da un contatore Enel trifase con impegnativa pari a 6 Kw. L’impianto elettrico installato è rispondente alle norme applicabili al mio caso e quindi regolarmente certificato e manutenuto da una ditta installatrice abilitata. Per intenderci l’impianto elettrico è dotato di idonea messa a terra, di quadro elettrico generale con più interruttori di tipo differenziali magnetotermici ed il tutto distribuito in tubazioni in PVC pesante a vista/filo soffitto; l’intero impianto elettrico ha grado di tenuta pari ad IP55. Le macchine utensili, di ultima generazione, sono dichiarate a norma dai rispettivi costruttori. Tali macchine, nonche tutte le utensilerie elettica presente nel mio laboratorio, siano essa trifase che monofase, sono collegate al descritto impianto elettrico attraverso apposite prese CEE IP55 interbloccate e dotate di fusibili locali.
Per mia sicurezza e senza che nessuno me lo abbia mai prescritto da quanto ho aperto l’attività (circa 10 anni or sono) ho acquistato un estintore portatile da 25 kg che a volte però dimentico di farlo revisionare (solitamente lo revisiono 2 volte l’anno salvo dimenticanza).
Il mio quesito è:
in virtù delle attuali vigenti normative applicabili al mio caso specifico, sono obbligato a tenere l’estintore in laboratorio? Se la risposta è affermativa, rischio di incorrere in qualche sanzione se qualche volta mi dimentico di revisionarlo.
Nel ringraziarla anticipatamente della sua cortese risposta a questo quesito la saluto cordialmente.
Prima di rispondere al suo quesito mi corre l’obbligo, atteso le attività che ho visto in questi anni, di complimentarmi per le misure di sicurezza adottate nella sua falegnameria.
In merito a quanto chiesto voglio precisarle che poiché non ha alcun dipendente la normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro non è applicabile. Nella fattispecie nessun ispettore può contestarle, nella sua attività, alcuna norma del D.Lgs 81/08 e s.m.i. poiché , al momento, non c’è un datore di lavoro e per esserci è opportuno che ci sia almeno un lavoratore.
L’estintore di primo intervento che ha in dotazione nella sua attività è utile anche se non ci sono dipendenti, perché in caso di inizio di incendio, per qualsiasi causa, è l’unico mezzo a disposizione che potrà utilizzare.
Se nella sua attività, ci fosse un lavoratore, per la mancata detenzione o mancata revisione dell’estintore incorrerebbe nella violazione dell’art. 64, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Tale articolo sancisce che “ i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’art 63, commi 1, 2 e 3”. Al comma 1, dell’art 63 si legge che “ i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
L’allegato IVdel D.lgs 81/08 e s.m.i. stabilisce che nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:
4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto”.
Pertanto, la violazione dell’art. 64, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i. viene sanzionata dall’art 68, comma 1, lettera b), con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.000 a € 4.800.
Si precisa inoltre che il D.M. 10 marzo 98 stabilisce, in base al tipo di attività e quindi del rischio, il numero e il tipo di estintori da utilizzare.