Un centro di fisiokinesiterapia con circa 20 posti letto e oltre 50 dipendenti, l’RSPP deve essere interno?
Egregio collega
vorrei porti il seguente quesito:
sono fin dal 1996 RSPP di un centro di fisiokinesiterapia con oltre 50 dipendenti – da circa un anno hanno avuto la convenzione con il SSN anche per circa 20 posti letto – il quesito è questo: La struttura è da considerarsi una casa di cura, svolgendo contemporaneamente queste due attività principali? In tal caso l’RSPP deve essere interno e quindi il sottoscritto dovrebbe farlo presente alla società.
Non sono riuscito a trovare una definizione chiara di casa di cura.
Distinti saluti
Grazie
In riferimento a quanto chiesto la struttura viene definita quale” Presidio di riabilitazione in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo” ed è da considerarsi anche di ricovero (essendo stati concessi dal SSN i 20 posti letto).
Nella fattispecie la struttura ricade nell’applicazione dell’art 31, comma 6, lettera g). D.Lgs 81/08 e s.m.i. che testualmente recita:”L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:(omissis)
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori”; da ciò si evince palesemente che è obbligatorio il servizio di prevenzione e protezione interno.
Se nella struttura di ricovero sono presenti lavoratori (o lo stesso datore di lavoro) che posseggono i requisiti professionali di cui agli artt. 32 e 34 non si pone alcun problema infatti il datore di lavoro potrebbe esercitare le funzioni di R.S.P.P. o designare un proprio lavoratore. Nella fattispecie, il datore di lavoro potrebbe nominarLa quale collaboratore per avvalersi della Sua professionalità per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio, così come sancito dall’art.31, comma 3, D.Lgs.81/08 e s.m.i..
Se nella struttura di ricovero non sono presenti lavoratori (o lo stesso datore di lavoro) in possesso dei requisiti professionali per assumere le funzioni di R.S.P.P., il datore di lavoro non può designarla quale R.S.P.P. (poiché esterno) a meno che l’assuma a tempo indeterminato nella clinica fermo restando che tale funzione non dovrà essere necessariamente esclusiva.
L’assunzione a tempo indeterminato scaturisce dal fatto che il R.S.P.P. deve essere costantemente presente nell’azienda o nell’unità produttiva.