La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici?
Salve Ingegnere,
nella speranza che questo suo lavoro continui nel darci delucidazioni in materia di sicurezza, leggendo parte del decreto correttivo al D.Lgs 81/08, non ho capito se la formazione deve avvenire o non con gli organismi paritetici?
Spero in una Sua risposta, anche se non immediata.
Premesso che le risposte fino ad oggi sono state sempre “immediate”, in merito alla Sua domanda, leggendo attentamente l’art. 37, commi 7, 7-bis e 12, si può immaginare cosa sia successo in sede di approvazione del Decreto correttivo.
N.B. In grassetto nero sono riportate le modifiche e le integrazioni apportate rispetto al testo originario e con la linea continua sono indicate le parti soppresse o sostituite.
L’art.37, comma 7, recita:”I preposti I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono […] omissis […] )”.
L’art. 37, comma 7-bis, recita:” La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
L’art 37, comma 12, recita:” La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”
Analizzando i tre commi si evince palesemente che la formazione ai dirigenti e preposti “PUO’ ESSERE EFFETTUATA” anche presso organismi paritetici, scuole edili, associazioni sindacali etc.., mentre la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti “DEVE AVVENIRE“, in collaborazione con gli organismi paritetici.
A tal proposito il legislatore ha tenuto a precisare che la collaborazione degli organismi paritetici deve essere richiesta se presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
L’onore è salvo!
Per il momento mi riservo il commento.
Mi auguro però che i Formatori siano FORMATI!.