L’imbianchino, quale lavoratore autonomo, può essere impresa affidataria per lavori di demolizione?
Buongiorno
Ho dubbi amletici da porre alla sua sempre esaustiva analisi..
Il problema questa volta riguarda la visura camerale e la posizione lavorativa di un lavoratore autonomo.
Mi chiedevo: un lavoratore autonomo classificato su visura camerale come “Imbianchino”, può essere impresa affidataria dei lavori e eseguire lavori su muratura? (demolizioni e ricostruzioni di pareti e montaggio di una cerchiatura…)
Grazie mille e buona giornata
L’imbianchino, quale lavoratore autonomo che nella visura camerale riporta la dicitura “imbianchino” non può fare il muratore e non può essere impresa affidataria atteso che prima dell’affidamento dei lavori il committente deve verificare i requisiti tecnico professionali di cui all’art 90, comma 9, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Nel caso di specie a prescindere che l’autonomo è un imbianchino, per eseguire i lavori di demolizione , ricostruzioni pareti etc., neanche un autonomo che nella visura camerale riporta nell’oggetto sociale tale tipologia di lavori può eseguirli.
Infatti l’art.151, commi 1 e 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i. sancisce che i lavori di demolizione “ devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto “ e “ la successione dei lavori deve risultare da un apposito programma contenuto nel POS”; quest’ultimo documento non può essere redatto dall’autonomo poichè il POS deve essere redatto dal Datore di lavoro ( art 96, comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08 e s.m.i. che non può essere un autonomo atteso che questi non ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati.
Concludendo: la committenza può affidare tali lavori esclusivamente ad una impresa, anche individuale, ma con lavoratori subordinati.