L’impresa fornitrice di calcestruzzo deve redigere il POS?
Complimenti per il sito.
Mi sono sempre posto un problema senza mai trovare una risposta:
i fornitori di calcestruzzo devono redigere il POS e consegnarlo al coordinatore per l’esecuzione dei lavori del cantiere dove vanno a scaricarlo?
Grazie per la risposta.
Il problema posto è molto serio, basti pensare agli infortuni mortali avvenuti nei cantieri a causa di investimenti di lavoratori da parte dell’autopompa o spesso a causa di folgorazione per il contatto del braccio della pompa con le linee elettriche aeree; in merito si era anche espresso il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n° 4 del 28 febbraio 2007.
Il P.O.S. viene definito dall’art.89, comma 1, lettera h), D.Lgs 81/08, quale “documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV
Il cantiere, sempre ai sensi dell’articolo innanzi citato, è definito un qualunque luogo di lavoro in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
La definizione dei lavori edili e di ingegneria viene riportata all’allegato X del D.Lgs 81/08 che si riporta integralmente:
” ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a).
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”
Da quanto esposto si evince che non risulta nell’elenco di lavori edili o di ingegneria civile qualsiasi fornitura all’interno del cantiere, per cui né il fornitore di calcestruzzo né qualsiasi altro fornitore, deve redigere il POS.
E’ il datore di lavoro dell’impresa affidataria dei lavori che, nell’attenersi a quanto sancito dagli articoli 95 e 96 del D.Lgs 81/08, deve consegnare al fornitore (nella fattispecie all’impresa fornitrice del calcestruzzo) il proprio POS e il PSC (che deve essere trasmesso, prima dell’inizio dei lavori, dall’impresa affidataria alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi) per far si possa attenere a quanto nei suddetti piani.
E’ opportuno precisare che nella fattispecie il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve comunicare al Coordinatore per l’esecuzione che in cantiere sarà presente anche l’impresa “fornitrice di calcestruzzo”.
Se la fornitura del calcestruzzo è a carico del committente sarà cura dello stesso informare sia il coordinatore in fase di esecuzione che l’impresa affidataria di aver “autorizzato” un’altra impresa ad entrare in cantiere e dell’attività (fornitura di calcestruzzo) che la stessa deve svolgere nel cantiere medesimo.
Non dimentichiamo che il coordinamento ed il controllo dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro sono in capo al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art.92, D.Lgs 81/08.