Impresa “individuale” (senza lavoratori) deve realizzare una casa rurale. Devono essere nominati i coordinatori? L’impresa “individuale” deve redigere il POS e il D.V.R.?
Impresa “individuale” (senza lavoratori) deve realizzare una casa rurale. Devono essere nominati i coordinatori? L’impresa “individuale” deve redigere il POS e il D.V.R.?
Salve, approfitto della sua disponibilità per porle dei quesiti:
Sono progettista e direttore dei lavori per la costruzione di una casa rurale (da realizzarsi),
1) il proprietario è impresa individuale, non ha operai, agisce come lavoratore autonomo;
2) il progetto è intestato alla moglie (committente);
3) al Genio Civile la denuncia dei lavori, come impresa, la fa il proprietario ( ditta individuale);
4) al momento devono essere realizzate solo le opere in c.a.;
5) il completamento verrà fatto dal proprietario, nel tempo;
Mi chiedo:
a) oltre a essere direttore dei lavori sono anche il responsabile dei lavori per la sicurezza, o è il committente?
b) va redatto il PSC e quindi, nominato il Coordinatore in fase di esecuzione, che sarei io?
c) in caso affermativo o negativo, la ditta individuale deve redigere il POS? Sò di no.
Questa ditta individuale a prescindere da questo lavoro deve redigere l’autocertificazione per il DVR?
Rimanendo in attesa di una risposta, le porgo cordiali saluti.
In merito ai suoi quesiti le preciso:
a) Ho sempre sostenuto che la nomina del responsabile dei lavori di cui ’art 89, comma1, lettera c), D.Lgs 81/08 è facoltativa, per cui se i progettisti o i direttori dei lavori non vengono nominati o se non vogliono accettare tale incarico le responsabilità restano in capo al committente. Sul mio stesso parere ho trovato conferma da parte di illustri esperti in materia di sicurezza. ( Legga l’Approfondimento “ Titolo IV ” su questo sito del 09.08.2008 “ L’incarico al responsabile dei lavori: automatico o facoltativo?)
b) Se nel cantiere è prevista una sola impresa e precisamente quella “individuale” del marito del committente, tali lavori non rientrano nell’applicazione dell’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08 per cui non deve essere incaricato il coordinatore per la progettazione e di conseguenza non deve essere redatto il PSC. Se così fosse, in seguito mi farà sapere come ha fatto “l’impresa individuale“ con l’ausilio del solo titolare a ultimare la casa rurale. Dal costo presunto dell’opera e dal certificato d’iscrizione della Camera di Commercio si possono desumere gli operai che necessitano per tali lavori, quali lavori può eseguire l’impresa individuale, le attrezzature necessarie etc….. Senza conoscere il progetto che dovrà essere realizzato posso dire che certamente dovrà intervenire una seconda impresa e anche se “ non contemporanea” le imprese saranno due: quella che interverrà in un eventuale secondo momento e quella “ individuale” del marito del committente. Nella fattispecie il committente si troverà nel caso di cui all’art.90, comma 3, per cui dovrà incaricare il coordinatore per la progettazione e successivamente quello dell’esecuzione a meno che non dimostrerà di aver valutato in fase di progettazione l’intervento di una sola impresa e solo successivamente della seconda, per cui si può avvalere dell’art.90, comma 5, nominando solamente il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Da quanto innanzi esposto, pertanto il coordinatore per la progettazione o quello per l’esecuzione ( se quest’ultimo ricade nell’art.90, comma 5 ) dovrà redigere il PSC.
c) L’impresa “individuale” DEVE REDIGERE IL P.O.S..
Incominciamo col dire che solo i lavoratori autonomi non devono redigere il POS. L’impresa individuale, anche se non ha alle proprie dipendenze alcuna unità lavorativa , deve redigere il POS poiché la natura giuridica non è di lavoratore autonomo bensì d’impresa. In altri termini mentre il lavoratore autonomo non può assumere nessuno alle proprie dipendenze, l’ impresa anche se individuale può assumere in qualsiasi momento dei lavoratori. Nella fattispecie il legislatore non ha specificato se l’impresa anche senza dipendenti è esonerata dalla redazione del POS ma ha sancito con l’ art.96, comma 1, lettera g) che :” I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)
Anche l’art.89, comma 1, lettera h), D.Lgs 81/08 sancisce che il POS è “ il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nella’llegato XV
d) Cosa strana, ma vera, è che fino a quando “ l’impresa individuale” non avrà almeno un dipendente, non deve redigere né il D.V.R. né, come nella fattispecie, l’ AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 29, comma 5, D.Lgs 81/08. Infatti, l’art.17, comma 1,lettera a), precisa che “il datore di lavoro valuta tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28”.
A questo punto dobbiamo chiederci: chi è il datore di lavoro? L’art.2, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 definisce il “datore di lavoro” il soggetto titolare del rapporto con il lavoratore……. Poiché ,al momento, l’impresa “individuale” non ha lavoratori, la stessa non da datore di lavoro, per cui non deve elaborare alcun documento.