L’ingegnere può redigere e firmare il calcolo di stabilità del ponteggio essendo anche coordinatore per l’esecuzione dei lavori?
Egr. Dott. Esposito
sono costretto a ricontattattarLa per avere alcuni chiarimenti in merito ai cantieri temporanei e mobili.
Attualmente sono Coordinatore per l’esecuzione in un cantiere edile con più ditte esecutrici.
A breve si dovrà montare il ponteggio (sia esso a tubi e giunti che a telai prefabbricati) in quanto bisogna effettuare lavori in quota. Detto ponteggio però verrà montato con degli sbalzi e comunque fuori dagli schemi dell’Autorizzazione Ministeriale in possesso.
La ditta montatrice del ponteggio mi chiede di provvedere io al calcolo di stabilità di detto ponteggio.
La mia domanda è la seguente: posso redigere e quindi firmare il calcolo del ponteggio essendo coordinatore per la sicurezza nel cantiere in fase di esecuzione?
Ci sono contrasti tra queste figure?
Volevo chiederle inoltre il Direttore dei lavori può coprire anche la figura del coordinatore per la sicurezza nello stesso cantiere?
La ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
In merito a quanto esposto è il datore di lavoro dell’impresa esecutrice che deve affidare l’incarico ad un ingegnere o ad un architetto abilitato all’esercizio della professione che deve redigere il progetto del ponteggio per come deve essere realizzato effettuando i relativi calcoli dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione (art 133, commi 1 e 2, D.lgs 81/08 e s.m.i.).
Lei nella qualità di Ingegnere, abilitato all’esercizio della professione, a prescindere dalle funzioni di coordinatore può redigere tale progetto; non ci sono incompatibilità tra i due compiti che deve svolgere (non dimentichi che tale progettazione è a carico dell’impresa esecutrice dei lavori).
Il Direttore dei lavori può essere nominato quale coordinatore in fase di esecuzione dei lavori; l’incompatibilità delle funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori è con il datore di lavoro delle imprese affidatarie edesecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
Si fa rilevare che nello stesso cantiere ci possono essere anche due o tre coordinatori che possono essere sia il direttore dei lavori che il progettista.