Il lavoratore autonomo addetto all’autogru deve esibire l’attestato relativo all’ idoneità sanitaria?
Salve ingegnere Esposito le scrivo per chiederle un interpretazione sull’art. 21 del testo unico sulla sicurezza, che riguarda i lavoratori autonomi. Le spiego brevemente il caso in questione:<<sto seguendo i lavori di realizzazione di un sottopassaggio ferroviario nel mio paese, realizzato da rfi. per le lavorazioni riguardanti carico e scarico o movimento di materiali pesanti all’interno del cantiere, la ditta affidataria (esecutrice) si serve di un artigiano del luogo. Tale artigiano svolge le lavorazioni richieste per mezzo di un’ autogru, movimentata in cantiere da un collaboratore>>.
La ditta affidataria ai fini della sicurezza ha richiesto al collaboratore (colui che movimenta l’autogru), il certificato sanitario. Il collaboratore sostiene che non sia un obbligo presentarlo in quanto il comma 2 dell’art. 21 non parla di obbligo. Io leggendo su internet ho trovato qualche interpretazione che sostiene che anche il lavoratore autonomo deve sottoporsi a visita, poichè il precedente art. 20 pone tutti i lavoratori a pari livello. Volevo conoscere la sua opinione.
Grazie.
Lei con la domanda formulata ha messo, come si suol dire, “il dito nella piaga”.
Ad una analoga domanda avevo già risposto in passato sostenendo che in merito all’art.21, comma 2, lettera a ) , D.lgs 81/08, i lavoratori autonomi “ hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art.41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Dal punto di vista giuridico “facoltà” è cosa diversa da “obbligo” per cui i lavoratori autonomi se hanno la facoltà possono anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria.
Il committente o il responsabile dei lavori ai sensi dell’art.90, comma 9, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i. verifica anche l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII
L’Allegato XVII al punto 2, lettera d), recita testualmente:
“2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo”.
Da quanto emerso in un convegno sul D.Lgs 81/08e s.m.i tenutosi a Terni, è stato sottolineato da un Dirigente della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la frase “ ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo” sta a significare che il lavoratore autonomo non è tenuto ad esibire attestato di idoneità sanitaria, quindi a sottoporsi a sorveglianza sanitaria, poiché nel D.Lgs 81/08 e s.m.i non vi è alcuna norma che prevede l’esibizione da parte del lavoratore autonomo dell’attestato di idoneità sanitaria.
Il datore di lavoro della ditta affidataria, come da Lei affermato ” ai fini della sicurezza ha richiesto al collaboratore (colui che movimenta l’autogru), il certificato sanitario; il collaboratore sostiene che non sia un obbligo presentarlo in quanto il comma 2 dell’art. 21 non parla di obbligo.”
Poniamoci una domanda: l’artigiano che porta l’autogru fa uso di alcol o ha una patologia per cui non potrebbe manovrare tale macchina. Durante l’esecuzione dei lavori il lavoratore subisce un infortunio mortale ; a seguito delle indagini risulta che l’infortunato non era idoneo a svolgere i lavori di che trattasi per il tipo di patologia posseduta.
A questo punto se il lavoratore fosse stato posto a sorveglianza sanitaria senz’altro non avrebbe subito l’infortunio mortale.
In materia di sicurezza sul lavoro, specie quando si registrano infortuni, si fa distinzione tra ciò che è obbligatorio da ciò che è opportuno, nel caso in esame la non obbligatorietà è stata causa dell’infortunio che poteva essere evitato se si fosse valutata l’opportunità, scagionando, nell’esempio riportato, il datore di lavoro dell’impresa affidataria da una colpa specifica.
In attesa che il Legislatore si renda conto che non si può giocare sulla vita dei lavoratori, è opportuno correre ai ripari.
CONCLUSIONE:
Nella fattispecie è il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che deve imporre al lavoratore autonomo di esibire attestato relativo all’ idoneità sanitaria ai sensi dell’art.94, D.Lgs 81/08 e s.m.i. che recita:” I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.”
Tale violazione da parte dei lavoratori autonomi è sanzionata a carico degli stessi con l’arresto fino a un mese o l’ammenda da € 300 a € 800 ai sensi dell’art.160 comma 1, lettera b).