Il committente con l’aiuto di “amici” può eseguire lavori di ristrutturazione della propria abitazione?
Egr. Ingegnere
mi hanno sottoposto questo quesito:
una ristrutturazione di una civile abitazione può essere fatta personalmente dal proprietario (committente) aiutato magari dal figlio,amici etc????
Se il proprietario è una persona che si adatta a fare diverse cose e le sa fare a cosa è soggetto? Deve per forza chiamare una impresa e/o un lavoratore autonomo?? Potrebbe darmi qualche ragguaglio in merito???
Grazie.
Il committente fino a quando esegue lavori (pittura , messa in opera piastrelle etc..) nella propria abitazione, può eseguirli senza attenersi ad alcuna norma antinfortunistica perché tale norma tutela i terzi.
Se il committente mette in pericolo con il proprio lavoro (senza aiuti) altre persone, risponde per violazione alle norme del Codice Penale.
Per quanto attiene invece agli impianti (idraulici, elettrici, gas) , il committente (anche senza aiuti di amici etc.) non può effettuare alcun lavoro sugli stessi perché nella fattispecie andrebbe ad alterare quanto già nella dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico che ha eseguito tali lavori ex 46/90 ora DM 37/2008.
Ritornando al quesito posto, il committente “aiutato da amici” e “ figlio” diventa DATORE DI LAVORO DI FATTO e quindi deve attenersi a quanto sancito dal D.Lgs 81/08 e s.m.i..
E’ opportuno far capire a molte persone che da soli, in edilizia, difficilmente si riescono a ristrutturare case e gli “aiutanti”, nella fattispecie, non sono ammessi.