Chi sono i soggetti formatori per i lavoratori addetti ai lavori in quota?
Gentile amico, mi sorge un dubbio in merito a chi può essere abilitato all’effettuazione di corsi inerenti il PIMUS ed al rilascio del relativo attestato di frequenza.
Grazie
In merito al Suo dubbio le preciso, per quanto è di mia conoscenza, che i soggetti formatori per i corsi inerenti il PIMUS sono:
“Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;ISPESL; Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;Scuole edili.
Qualora i soggetti indicati nell’accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.”
Questo è quanto sancito nell’allegato XXI, punto 1, D.Lgs 81/08. Gli stessi enti formatori dovranno rilasciare l’attestato di frequenza.
Per quanto riguarda invece l’individuazione dei requisiti dei docenti, lo stesso allegato al punto 2 recita:” Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi”.
Dubbi su quanto riportato, a mio parere, non dovrebbero essercene.