Negli appalti pubblici dopo aver redatto il PSC, l’impresa appaltatrice non intende avvalersi di imprese sub-appaltarici ma solo di lavoratori autonomi, deve essere nominato il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori?
Gentilissimo Ingegnere Esposito le volevo porre due quesiti:
A fine 2007 ricevo l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dal Comune X per un’opera pubblica. Gennaio 2008 trasmetto il mio lavoro al Comune (con la vecchia normativa) , nel frattempo esce il testo unico sulla sicurezza. A dicembre 2008 viene indetta gara d’appalto e aggiudicata all’impresa Y. A giorni verrà firmato il contratto d’appalto (ci sono stati ricorsi al TAR contro l’aggiudicazione dell’opera), e l’impresa ha dichiarato di non avvalersi di imprese subappaltatrici ma eventualmente di lavoratori autonomi.
1)In questo caso il coordinamento in fase di esecuzione scatta o no?
2)Se non ho ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comune di adeguamento ai sensi dell’81/2008 del PSC, chi lo deve adeguare?
La ringrazio per il tempo dedicatomi.
Premesso che:
negli appalti pubblici il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori è il Direttore dei lavori (art. 127 D.P.R. 21.12.99 n°544 – Regolamento attuativo Legge Merloni) (L.415 del 18.11.98 – Merloni ter).
Direttore dei lavori è privo di requisiti di cui all’art. 98, D.Lgs 81/08 e s.m.i. (ex art.10, D.Lgs. 494/96), la stazione appaltante deve prevedere la presenza di almeno un Direttore operativo (art 127, comma 1, DPR 554/99 – Regolamento attuativo Legge Merloni)
In merito a quanto chiesto, poiché l’impresa esecutrice ha dichiarato “di non avvalersi di imprese subappaltatrici ma eventualmente di lavoratori autonomi”, i lavori di che trattasi non rientrano nell’applicazione dell’art 90, comma 3, D.Lgs 81/08 (ex art 3, comma 3, D.Lgs 494/96) per cui non deve essere designato il coordinatore per la progettazione che doveva redigere il P.S.C..
Nella fattispecie, poiché non è prevista la redazione del PSC, deve essere redatto, a cura dell’appaltatore o del concessionario, il PSS, che è integrato con gli elementi del POS. (All XV, punto 3.2.2. D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Il PSS è una “fotocopia” del PSC con esclusione dei costi della sicurezza.
Concludendo, a Lei deve essere pagato il lavoro in merito all’incarico ricevuto, ma da quanto esposto non deve essere designato il coordinatore per l’esecuzione e al posto del PSC (redatto dal coordinatore per la progettazione per conto della stazione appaltante) deve essere redatto il PSS (a cura dell’appaltatore o del concessionario).
Il decreto correttivo 106/09 ha integrato l’art.90, D.Lgs 81/08 con l’art.1-bis che recita:
“1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista”.
Ciò sta a significare che il responsabile del procedimento e il progettista devono valutare “al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente” le imprese che devono intervenire nei lavori al fine di evitare che vengano fatte nomine e redatti documenti che in fase di aggiudicazione non sono più richiesti.
Ai sensi dell’art.90, comma 3, il committente in presenza di 1 impresa, esecutrice, e 100 lavoratori autonomi (che non sono un’impresa e pertanto non rappresentano la seconda impresa ,esecutrice, in cantiere) non è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione e successivamente quello per l’esecuzione dei lavori, ma nel contempo è opportuno che il committente, qualora valuti che il numero di lavoratori e le lavorazioni siano tali da necessitare di un’azione di coordinamento, provveda alla nomina dei coordinatori.
Distinguere ciò che è obbligatorio da ciò che è opportuno .
Equiparazione dei lavoratori autonomi all’impresa.
Corte di Cassazione Penale – Sez. IV- Sentenza 1770 del 16.01.2009