Per il montaggio di Gru, i lavoratori devono frequentare il corso di formazione di cui all’art.116, D.Lgs 81/08 e s.m.i.?
Mi trovo in una situazione di braccio di ferro con un’ impresa che si occupa di sollevamento mediante Autogru in condizioni contrattuali di subappalto, essendo il coordinatore per l’impresa appaltatrice ho richiesto gli attestati per i lavori in quota di tutto il personale presente (gruisti) che nelle operazioni di assemblaggio della Autogru o normale manutenzione si troveranno ad avere a che fare con altezze considerevoli presumo.
La normativa mi sembra chiara da questo punto di vista relativamente ai lavori in quota anche di questa natura e per situazioni temporanee, mi riferisco al CAPO II del 81/08
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e per i lavori in quota.
ARTT. 105 e 116 ( per il caso specifico, infatti, per salire ed assemblare una Autogru sicuramente devono essere necessarie funi e imbracature varie).
Volevo maggiori delucidazioni in merito, magari un suo parere, soprattutto se ci sono altri dettami normativi in merito che supportano la mia richiesta in modo da riuscire ad avere le attestazioni del caso che secondo me sono necessarie.
Grazie infinite
Incominciamo col dire che per lavori in quota si intendono quei lavori che espongono a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Nella fattispecie la formazione che devono ricevere i lavoratori è quella relativa all’art.37, D.Lgs 81/08 e s.m.i..; per i lavoratori addetti alla installazione dei ponteggi metallici di cui al comma 6 dell’art 136, D.Lgs 81/08 e s.m.i. devono effettuare i corsi di cui all’art.136, commi 7 e 8, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
I lavoratori adibiti a lavori temporanei e in quota che utilizzano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, gli stessi sono soggetti a frequentare corsi di formazione di cui all’allegato XXI “SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116, comma 4”; tale formazione si riferisce ai lavoratori tipo rocciatori.
Infatti nei lavori con funi, in funzione del tipo di attrezzature di lavoro adottate, devono essere sempre previste ed installate (ad eccezione di casi particolari) almeno due funi ancorate separatamente di cui una per l’accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza).
Per il lavoro di montaggio della gru l’accesso avviene tramite scala interna utilizzando l’imbracatura che serve solo da protezione e non con le funi innanzi descritte.
Anche per quanto concerne il montaggio del braccio, l’imbracatura dell’operatore è utilizzata per evitare cadute dall’alto e non come sistema di posizionamento.
Concludendo gli addetti al montaggio della gru devono possedere solo la formazione dell’articolo 37 che deve essere adeguata alla natura del rischio che nella fattispecie è altissimo e non quella di cui all’allegato XXI PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI.