In caso di nolo a caldo (piattaforma aerea e l’operatore) il distaccante cosa deve produrre al distaccatario?
In caso di nolo a caldo (piattaforma aerea e l’operatore) il distaccante cosa deve produrre al distaccatario?
La notifica preliminare deve essere integrata?
Gentilissimo Ingegnere Esposito, le volevo porre due quesiti:
1) Un’impresa appaltatrice di un’opera pubblica, dichiara in sede di stipula di contratto di avvalersi durante l’esecuzione dei lavori di noli a caldo.
Nel momento in cui assieme al nolo del mezzo ci sia anche l’operatore (esempio un mezzo con piattaforma aerea), la ditta che fornisce il mezzo, oltre i documenti che dichiarino che il mezzo è in regola con tutti gli adempimenti obbligatori di verifica del mezzo stesso, che l’operatore abbia l’attestato di idoneità fisica, che sia formato ed informato dal datore di lavoro, quali altri documenti deve predisporre per l’impresa appaltatrice?
2) In questo caso trattandosi di noli, è previsto l’integrazione della notifica preliminare con il nome/i della/e ditta/e che fornisce il nolo?
Grazie per l’attenzione dedicatami e del suo prezioso contributo.
Quanto da lei esposto con il nolo a caldo, rientra nell’istituto del distacco richiamato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. Infatti, l’art.3, comma 6, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sancisce che “Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’art.30 del D.Lgs 10 settembre 2003, n° 276, e s.m.i., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato”.
Per quanto riguarda il distaccante, lo stesso deve predisporre, per il distaccatario
1)la documentazione relativa all’operatore della piattaforma aerea inerente la formazione e informazione sui rischi connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato distaccato, poiché l’obbligo della formazione e informazione è a carico del distaccante (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08)
2) la documentazione sanitaria relativa all’operatore dalla quale si evinca l’idoneità alla mansione specifica all’utilizzo del mezzo ;
3) l’attestazione relativa alla piattaforma aerea dalla quale si evince, sotto la responsabilità del distaccante, che tale attrezzatura, in servizio al di fuori della disciplina di cui all’art 70, D.Lgs 81/08 e s.m.i., è conforme ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V, così come sancito dall’art.72, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
La notifica preliminare nella fattispecie non deve essere aggiornata perché nei lavori che si andranno ad eseguire il distaccante non partecipa alla realizzazione dell’opera ma mette solo a disposizione del distaccatario la piattaforma aerea e l’operatore senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.
E’ il distaccatario che deve invece inserire nel proprio POS sia la piattaforma aerea che l’operatore , poiché da quel momento sono parte integrante della sua organizzazione aziendale, accertandosi come innanzi esposto, che la scala aerea sia conforme ai requisiti di legge e che l’operatore sia stato informato, formato e addestrato all’uso della piattaforma aerea.
N.B. Sarebbe opportuno leggere nella sezione “ Approfondimenti Titoli diversi” di questo sito, l’articolo:” Il nolo a caldo non è un appalto”.