E se la notifica preliminare non viene trasmessa ad uno degli enti interessati?
Quali problematiche possono sorgere se la notifica preliminare viene trasmessa solo all’ASL di competenza e non all’Ispettorato del lavoro?
L’art 99, coma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i. sancisce che :” Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, ( omissis) .
Poiché la trasmissione ai due enti è perentoria, la mancata trasmissione a uno dei due enti equivale alla mancata redazione della notifica preliminare per cui si incorre nella violazione di cui all’art 90, comma 10, D.Lgs 81/08 e s.m.i. che prevede la sospensione del titolo abilitativo a seguito comunicazione da parte dell’organo di vigilanza all’amministrazione concedente.
A mio parere, il legislatore da dimenticato di inserire all’art.99, comma 1, la trasmissione della notifica preliminare anche all’amministrazione concedente il permesso di costruire o della DIA.
Infatti, all’art.90, comma 9, lettera c) tra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori è sancito che “trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99,(omissis)
Ciò è stato già comunicato, da parte di questo staff, alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.