Il datore di lavoro di un’azienda con 10 dipendenti e una “collaboratrice familiare” deve redigere l’autocertificazione o il D.V.R.?
La ringrazio anticipatamente per il parere che mi auguro potrà darmi.
Sono il titolare di un’aziende che opera nel settore calzaturiero, un tacchificio per l’esattezza. Assieme al mio socio e a sua moglie (inquadrata come collaboratrice familiare) abbiamo 10 dipendenti a libro paga. Secondo la mia interpretazione del D.LGS 81/08 per noi al momento è sufficiente fare l’autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
Lei cosa ne pensa?
Saluto distintamente
In merito al quesito posto Le preciso:
1) La moglie del Suo socio è equiparata a lavoratrice ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08, ma non rientra nel computo dei lavoratori ai sensi dell’art.4,comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08. Il “… particolari obblighi..” di cui comma 1, dell’art.4 è riferito, secondo il mio parere perché il legislatore non lo specifica, alla quantificazione dei lavoratori prevista da alcuni articoli del D.Lgs 81/08. Esempio: nel momento il cui l’art.29, comma 5, D.Lgs 81/08 sancisce che il D.L. che occupa fino a 10 dipendenti può (perché potrebbe anche redigere il DVR) effettuare la Valutazione dei rischi, la “collaboratrice familiare” non deve essere computata quale lavoratrice.
La stessa situazione si potrebbe verificare se nella Sua azienda vi è un solo gabinetto: lo stesso deve essere utilizzato da tutti i dipendenti di entrambi i sessi poiché fino a 10 dipendenti è ammesso un unico gabinetto (art.63, comma 1, Allegato IV, punto 1.13.3.2., D.Lgs 81/08) dato che la “collaboratrice familiare”, anche nella fattispecie, non deve essere computata quale lavoratrice.
2) Se il Suo socio è un “socio lavoratore”, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (anche se non retribuito) “scatta” l’undicesimo lavoratore per cui quello “salvato” dalla moglie viene “annullato” dal marito e tutto quello detto al punto 1) viene a cadere.
Concludendo, se le cose stanno come esposto al punto 1) Lei deve redigere l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, ai sensi dell’Art.29, comma 5, secondo periodo, D.Lgs 81/08facendoLe rilevare che l’autocertificazione può essere redatta dai D d.l. (con meno di 10 dipendenti) fino al 30 giugno 2012 in quanto dopo tale data in qualsiasi attività anche se vi è un solo dipendente dovrà essere redatto il D.V.R.