Perché il personale ispettivo chiede la trasmissione della notifica preliminare con una sola impresa, entità presunta lavorativa < a 200 U/g , solo perché si eseguono lavori in quota?
Salve, avrei una domanda da porvi:
Ho ricevuto di recente su un cantiere dove sono Direttore die Lavori una visita ispettiva.
La casistica è la seguente:
1 impresa esecutrice;
entità < a 200ug
Importo dei lavori inferiore a 100.000,00€
Lavori autorizzati tramite SCIA
Ovviamente in base alla normativa non sussiste l’obbligo del coordinamento in fase di esecuzione.
Per tale motivo non è stato nominato alcun coordinatore dei lavori per l’esecuzione e non è stata inoltrata la notifica preliminare.
L’ispettore alla fine della visita mi ha chiesto se fosse stata fatta la notifica preliminare. Io ho risposto di no e lui ha ribadito che trattandosi di lavori in quota (nella fattispecie rifacimento del manto di copertura di un immobile a due piani fuori terra con h= 7 m) e vista l’installazione del ponteggio bisognava inoltrarla.
A parer mio non è obbligatoria e resto del parere di non farla, però mi chiedo:
nel caso la dovessi redigere quale data di inizio lavori dovrei inserire visto che i lavori sono iniziati da un mese?
Cordiali Saluti
L’ispettore, nel momento in cui contesta la mancata trasmissione della notifica preliminare, deve indicare nel verbale d’ispezione, quale articolo dell’81/08 e s.m.i. prescrive l’obbligo della trasmissione agli enti preposti ( ASP, DPL e copia all’UTC nel caso in cui viene stato rilasciato il permesso di costruire .- Art 90, comma 9, lettera c), D.Lgs 81/08e s.m.i. ) della notifica preliminare atteso che nel cantiere è stato installato il ponteggio metallico ed i lavori eseguiti sono ad una h=7m..
Nel caso di che trattasi, a prescindere dai lavori in quota, dalla SCIA e dall’importo dei lavori, quando in un cantiere opera UNA SOLA IMPRESA, e gli U/g sono inferiori a 200, la notifica preliminare NON DEVE ESSERE TRASMESSA agli enti succitati così come sancito dall’art 99, comma 1, lettera c), D.lgs 81/08 e s.m.i.; inoltre sempre in presenza di una sola impresa i lavori non rientrano nell’applicazione dell’art 90, commi 3,4 e 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i, per cui non devono essere nominati CSP e CSE.
Io non posso consigliarle una data per un documento che NON DEVE ESSERE TRASMESSO a nessun ente; sarebbe opportuno che il personale ispettivo dedicasse un po’ del proprio tempo a studiare il D.Lgs 81/08 e s.m.i.