I parenti fino al secondo grado sono considerati lavoratori?
Gent.mo Dott. Esposito
vorrei chiederLe se ha mai sentito tale interpretazione, ossia: i parenti fino al secondo grado, collaboratori familiari, non sono lavoratori (non sono né computati tra i lavoratori né considerati lavoratori!)?
Grazie per la disponibilità
Nell’ impresa familiare, introdotta nel nostro ordinamento dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, è inteso ai sensi dell’art 230-bis del codice civile come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
I componenti dell’impresa familiare sono equiparati a lavoratori ai sensi dell’art 2, comma 1, lettera a), ma non computati come tali ai sensi dell’art 4, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i.
ATTENZIONE quando si legge all’art 2, comma 1, lettera a)” …esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”, nella fattispecie quel “ familiari” è riferito ai servizi domestici es. baby sitter, badanti etc.
Se tra i componenti dell’impresa familiare non esiste alcun contratto di lavoro, i componenti familiari devono attenersi a quanto sancito dall’art 21, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Se tra i componenti familiari, anche tra padre e figlio, esiste un contratto di lavoro significa che c’è subordinazione e quindi si applica il D.Lgs 81/08 e s.m.i..