Una s.n.c. con due parrucchieri soci al 50% devono redigere il D.V.R.?
Sono un tecnico e consulente della sicurezza, volevo chiederle, visto la completezza delle sue informazioni che dimostra la sua preparazione se è necessario redigere un dvr e far fare i connessi corsi e nomina del m.c. a un negozio di parrucchiere gestito da due soci, trattasi di una snc al 50%, entrambi operativi e senza rapporto di subordinazione fra essi.
Distinti saluti e grazie.
Da quanto esposto, nella s.n.c. tra i due soci al 50% vi è rapporto di subordinazione.
In realtà al momento i due soci sono due datori di lavoro e nel contempo due lavoratori.
Ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i. i due soci al 50% sono equiparati a datore di lavoro che è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (omissis)”.
Ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera a),D.Lgs 81/08 e s.m.i. i due soci al 50% sono equiparati a lavoratori atteso che tale figura è : “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;”.
Per risolvere il problema è necessario che risulti dal verbale di società il conferimento di delega a “datore di lavoro” ad uno dei due soci con incarichi esclusivamente per quanto riguarda i problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nella fattispecie si avrà un datore di lavoro e un lavoratore per cui dovrà essere redatta l’Autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, ai sensi dell’Art.29, comma 5, secondo periodo, D.Lgs 81/08 e s.m.i. (può scaricare il modello dell’autocertificazione dalla sezione “Modulistica” di questo sito). Si precisa che l’autocertificazione (valida per aziende che occupano fino a 10 dipendenti) deve essere redatta al momento dell’inizio dell’attività e che è idonea (come autocertificazione) fino al 30 giugno 2012 (salvo proroghe) in quanto dopo tale data in qualsiasi attività anche se vi è un solo dipendente dovrà essere redatto il Documento di Valutazione dei.Rischi di cui all’art.28, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
La funzione dell’R.S.P.P. può essere svolta direttamente dal datore di lavoro (il socio che viene nominato datore di lavoro) (art.34, D.Lgs 81/08) che “deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative” oppure il datore di lavoro può nominare un RSPP esterno se possiede i requisiti di cui all’art 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Sia il servizio di primo soccorso che il servizio antincendio può essere svolto direttamente dal datore di lavoro sia se svolge le funzioni dell’RSPP (art. 34, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che se non le svolge ( art.34 , comma 1-bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) facendo dei corsi in merito al rischio dell’attività; altrimenti tali funzioni possono essere effettuate da un dipendente (in questo caso dall’altro socio), previa frequenza dei corsi di primo soccorso e antincendio. In riferimento ai corsi, per l’antincendio dovrà seguire un corso di 4 ore (attività a rischio incendio basso) (D.M. 10 Marzo 1998), mentre per il primo soccorso dovrà seguire un corso di 12 ore (in quanto l’attività ricade all’interno delle aziende di gruppo C, ai sensi del D.M. 388/2003). Ai fini del primo soccorso, deve essere tenuto in negozio un pacchetto di medicazione, il cui contenuto deve essere conforme a quanto riportato nel D.M. 388/2003.
Il datore di lavoro deve effettuare “Informazione ai lavoratori”, di cui all’art. 36 e la “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” di cui all’art. 37; in realtà al socio lavoratore.
La formazione del lavoratore socio e dell’RLS deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi Paritetici se presenti nel Vs territorio così come sancito dall’art.37, comma 12, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Il socio lavoratore deve mettere agli atti della società una dichiarazione attestante la volontà a voler essere RLS; in caso contrario le funzioni di tale figura vengono esercitate dal RLST (e non conviene).
Se ancora il lavoratore o il loro rappresentante (RLS) (che nella fattispecie è lo stesso socio) non è stato “avviato” al corso di formazione, nell’autocertificazione si deve scrivere che:
“Il corso di formazione ed informazione è stato programmato/ ultimato/è in atto/il corso che sarà svolta:
- in proprio con la collaborazione di organismi paritetici
- dalle organizzazioni sindacali
- presso enti formatori”.
Per quanto attiene al medico competente La mia personale interpretazione è che il datore di lavoro non è obbligato a nominare il medico competente, ma lo può fare nel momento in cui nel valutare i rischi della propria attività (parrucchiere) ritiene opportuno la presenza di tale figura professionale.
Se il datore di lavoro ritiene di non essere competente per tale valutazione è opportuno che nomini il medico competente il quale nel collaborare con lo stesso nella valutazione dei rischi stabilisce se quella tipologia di azienda rientra o no nella sorveglianza sanitaria.
Non dimentichi che nell’attività di “parrucchiere” si utilizzano sostanze chimiche e gli agenti chimici pericolosi di cui al Titolo IX, capo I, D.Lgs 81/08 e s.m.i. sono tutti quegli agenti chimici che possono comportare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori a causa delle loro caratteristiche e del modo in cui gli stessi vengono utilizzati.
Nella fattispecie io le consiglio fi far nominare al datore di lavoro il M.C..
In ultimo, il datore di lavoro deve tenere un registro sul quale annotare gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza del lavoro di almeno un giorno e deve essere tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza art.53, comma 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i..