Se il ponteggio viene installato senza la redazione del Pi.M.U.S. il CSE viene sanzionato?
Egr. Ing. Esposito,
In caso di ponteggio realizzato senza il Pi.M.U.S. e successiva ispezione da parte degli organi preposti, viene sanzionato (e in che misura) solo il Datore di Lavoro della Ditta che lo ha realizzato o anche il C.S.E. che non lo ha richiesto? (in tal caso quale è la sanzione per il C.S.E.?); oppure il C.S.E. può limitarsi a controllare che il ponteggio sia stato realizzato nel rispetto della normativa vigente, indipendentemente dalla stesura o meno del Pi.M.U.S.?
Distinti saluti.
In merito a quanto chiesto si fa rilevare che ai sensi dell’art 136, comma 1, D.lgs 81/08 e s.m.i., “Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l‘adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista (omissis)”. L’inadempimento a tale prescrizione è sanzionata a carico del datore di lavoro dell’impresa con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.000 a € 4.800 ai sensi dell’art 159, comma 2, lettera b).
Il CSE deve attenersi solamente agli obblighi di cui all’art 92 e verificare l’adempimento da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi di cui agli articoli 94, 95, 96 e 97 comma1, e alle prescrizioni del PSC.
Tra questi articoli non si evidenzia la verifica del Pi.M.U.S. come “documento”, è palese però che il CSE deve verificare il buon allestimento del ponteggio che rientra nei compiti specifici di cui all’art 92, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 es.m.i. sanzionato a carico del CSE con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400, ai sensi dell’art158, comma 1, lettera a).