Il PORTIERE di un condominio può svolgere i compiti dell’RSPP, antincendio, primo soccorso e l’RLS?
Salve Esposito
mi interesso di sicurezza, ma mi hanno posto questo quesito, che Le sottopongo per una sua valutazione:…in un condominio con un solo dipendente: IL PORTIERE, nel caso in cui l’amministratore pro tempore non voglia fare (quale datore di lavoro) l’RSPP e per motivi economici non vuole nominare un tecnico esterno abilitato, può farlo il portiere stesso (seguendo il relativo corso di formazione)?…Se SI: non si viene a conformare una defaiance…il portiere diverrebbe: dipendente, RSPP, addetto alle emergenze ed RSL (anche se non nominato come ho letto sul sito)?
Spero di essere stato chiaro…
Grazie
In riferimento a quanto chiesto si fa rilevare che le funzioni dell’ RLS sono incompatibili con la nomina di RSPP o ASPP ai sensi dell’art.50, comma 7, D.Lgs 81/08.
Ciò premesso il PORTIERE dopo aver frequentato i Moduli A, B e C può essere designato quale RSPP solo se ha rinunciato alla sua “auto nomina” a RLS; in questo caso le funzioni dell’RLS dovranno essere esercitate dall’RLST così come sancito dall’art.47, comma 8, D.Lgs81/08.
E’ doveroso ricordare che per svolgere i compiti di primo soccorso e gestione dell’emergenza, il PORTIERE deve frequentare appositi corsi di formazione per il primo soccorso (D.M. 388/2003 – Azienda gruppo A 16 ore; gruppo B e C 12 ore) e prevenzione incendi ed evacuazione (rischio basso 4 ore; rischio medio 8 ore; rischio elevato 16 ore – D.M. 10 Marzo 98).
A questo punto, se l’Amministratore non vuole svolgere i compiti di cui all’art.34, D.Lgs 81/08 è consigliabile , soprattutto dal punto di vista economico, che designi l’RSPP esterno ed il PORTIERE svolga i compiti di RLS nonché di primo soccorso e gestione dell’emergenza.
Sarebbe infatti più oneroso far frequentare al PORTIERE i Moduli A,B e C.
E se il PORTIERE dopo aver effettuato i corsi dell’RSPP si licenzia? ………
Come si suol dire dalle mie parti: “A buon intenditore poche parole….”.