Impresa affidataria e subappaltatrice : chi deve redigere il P.O.S.?
Salve,
innanzitutto complimenti per il sito che ho scoperto per caso, il quale mi ha permesso di togliermi qualche dubbio nella “giungla” sicurezza in cantiere.
Avrei anch’io un quesito da porle per questa situazione che ci capita con frequenza.
A: committente dei lavori
B: impresa affidataria
C: impresa subappaltatrice alla quale l’impresa B affida la totalità dei lavori
In questo caso, dove l’impresa B svolge la semplice funzione di impresa affidataria non eseguendo nessun tipo di lavorazione in cantiere, l’impresa B stessa è tenuta a presentare un proprio P.O.S. al committente A, oppure deve presentare solo il P.O.S. dell’impresa C ?? ed inoltre, deve essere comunque redatto un P.S.C. anche se un’impresa di fatto non partecipa all’esecuzione dei lavori?
La ringrazio per l’interessamento e per l’eventuale risposta.
In riferimento al Suo quesito, Le faccio rilevare che il committente (A) dovrà verificare in primis l’idoneità tecnico – professionale (vedi allegato XVII – D.Lgs. 81/08) dell’impresa affidataria (B) e successivamente dell’impresa esecutrice, come tengo a dire spesso “presente in cantiere” (C).
Il committente (A), nella fattispecie, poiché stipula il contratto con l’impresa affidataria (B) non è applicabile l’art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/08, per cui niente coordinatore per la progettazione e di conseguenza niente PSC; quindi l’impresa affidataria (B) dovrà redigere il POS.
Successivamente l’impresa affidataria (B) si avvarrà di un’impresa subappaltatrice (C) la quale dovrà redigere il proprio POS e consegnarlo all’impresa affidataria (B) che verifica la congruenza con il proprio POS. All’impresa affidataria (B) resta comunque l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori così come sancito dall’art. 97, comma 1, D.Lgs. 81/08.
Come ho già detto precedentemente, se l’impresa affidataria (B) non partecipa all’esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere è solo dell’impresa sub-appaltatrice (C), quindi non è applicabile l’art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/08 che recita: “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea …”.