Il P.O.S. deve avere la “data certa”?
Mi è sorto un dubbio che spero mi possa chiarire, essendo il POS un DVR specifico del cantiere, è soggetto all’apposizione della data certa?
Grazie
Secondo il mio parere, la risposta al quesito è SI.
La risposta positiva scaturisce analizzando i vari passaggi del D.Lgs 81/08 sul POS che ai sensi dell’art. 89. comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 è: “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV”.
L’articolo 17 comma 1, lettera a) sancisce che il datore di lavoro non può delegare:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28
L’art.28,comma 2, D.Lgs 81/08 recita testualmente: “Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere :(omissis)”.
Mio padre, durante una ispezione, aveva contestato al datore di lavoro di un’impresa edile la mancanza del POS poiché il documento al momento dell’ispezione non era in cantiere.
Durante il processo il Giudice chiese a mio padre se avesse visto prima di allora il POS che gli stava mostrando. Mio padre rispose di NO ed il giudice fece mettere a verbale che la data di consegna del POS doveva intendersi quella del deposito del documento presso la Procura (consegna fatta successivamente all’ispezione).
All’uopo si fa rilevare che nella sentenza della Corte di Cassazione penale Sez. III del 25 novembre 2008, n°43840, si evince che un documento sprovvisto di data certa ed esibito successivamente all’intervento del personale ispettivo, non da la certezza che l’elaborazione di tale documento sia avvenuta prima dell’ispezione effettuata per cui si evince palesemente che la mancanza della data certa può essere intesa come mancata elaborazione del documento.