Un’impresa di trasporto entra in cantiere per la sola consegna dei manufatti, deve redigere il P.O.S.? E l’impresa che sub-appalta i lavori ?
Un’impresa di trasporto entra in cantiere per la sola consegna dei manufatti, deve redigere il P.O.S.? E l’impresa che sub-appalta i lavori ?
Egregio Signor Esposito,
avrei due quesiti da porLe:
- Un’impresa di trasporto che entra in cantiere per la sola consegna dei manufatti deve consegnare il pos, completo di tutti gli allegati e indicazioni (del medico, dell’rspp e rls, dpi, formaz e informaz..)?;
- Un’impresa appaltatrice che fornisce le attrezzature in cantiere ma nel pos indica che tutte le lavorazioni saranno svolte da un’impresa subappaltatrice deve, comunque, presentare un pos completo e aver nominato tutte le figure inerenti la sicurezza oppure se non ha dipendenti, non essendo tenuta alla nomina del medico e dei vari addetti, presenta un pos solo con le prescrizioni a cui è soggetta?
La ringrazio anticipatamente per la cortesia.
Cordiali saluti
In merito a quanto esposto Le preciso quanto segue:
1) Il D.Lgs 09.04.2008 n° 81, all’art 96, comma 1, lettera g), sancisce che :” I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
(omissis)
redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).”
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 106 del 3 agosto 2009 è stato introdotto nel D.Lgs 81/08 dopo il comma 1 dell’art. 96 , il comma .1-bis.che recita :” La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26”, il quale art 26 ha fissato gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Quindi in funzione del comma 1-bis dell’art 96 se è vero che la ditta per la sola consegna dei manufatti non deve redigere il POS è anche vero che la stessa deve attenersi agli obblighi di cui all’art 26, D.Lgs 81/08 e s.m.i. che prevede la reciproca informazione da parte del datore di lavoro dell’impresa esecutrice e quella dell’impresa fornitrice di cui ai commi 2 lettera a) lettera b) nonché al comma 3 ( DUVRI)e comma 5.
2) In merito al secondo quesito richiamando l’art 96, comma1, lettera g), D.Lgs 81/08 e s.m.i. abbiamo che:I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
(omissis)
redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).”
Nell’art 89, comma 1, lettera h), si legge che i contenuti del POS sono indicati nell’allegato XV che riportiamo integralmente:
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Concludendo il secondo quesito diciamo che il POS deve essere redatto dall’impresa affidataria “appaltatrice” anche se non partecipa ai lavori, infatti l’art 96, comma1, lettera g), D.Lgs 81/08 e s.m.i. specifica che I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, redigono il POS.
E’ opportuno sottolineare che l’impresa sub-appaltatrice “ esecutrice” anche se non ha dipendenti e risulta essere un’ impresa individuale, deve sempre redigere il POS; solo i lavoratori autonomi non devono redigere il POS .