In un cantiere in presenza di una sola impresa, se la designazione del coordinatore per l’esecuzione non è prevista, chi controlla il P.O.S. e il Pi.M.U.S. ?
In un cantiere se è prevista la presenza di una sola impresa, chi controlla il POS ed il PIMUS visto che alcuni tecnici sostengono che non deve essere designato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori?
Certo di una risposta le invio cordiali saluti.
L’art.90, comma 3, D.Lgs 81/08 sancisce che: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione
comma 4, recita “Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
Se nonostante quanto sancito dall’art.90, comma 3 e 4, il datore di lavoro o il responsabile dei lavori volesse nominare tali figure professionali, la normativa vigente non lo vieta.
In merito al quesito posto, se nel cantiere non è prevista la designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, chi verificherà il è il COMMITTENTE o il RESPONSABILE DEI LAVORI ai sensi dell’art.93, comma 1, il quale, tra gli altri adempimenti, deve verificare quanto sancito dall’art.90, comma 1 che richiama le misure generali di tutela di cui all’art.15 che al comma 1 lettera a) tra “le misure generali di tutela” vi è “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza”.
Per quanto attiene al Pi.M.U.S. è il DATORE di LAVORO che ai sensi dell’art 136, comma 6 deve assicurare che “che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.
Ritornando alla designazione del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dell’opera, è chiaro che il committente, anche in presenza di un solo lavoratore, può designare i coordinatori perché la normativa vigente non lo vieta.
Nella fattispecie però è opportuno fare una distinzione (come già si è espressa la Corte di Cassazione) tra ciò che è un obbligo da ciò che è opportuno.
Ai sensi dell’art.90, comma 3, il committente in presenza di 1 impresa e 100 lavoratori autonomi (che non sono un’impresa e pertanto non rappresentano la seconda impresa in cantiere) non è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione e successivamente quello per l’esecuzione dei lavori, ma nel contempo è opportuno che il committente, qualora valuti che il numero di lavoratori e le lavorazioni siano tali da necessitare di un’azione di coordinamento, provveda alla nomina dei coordinatori (anche se non è obbligato ai sensi dell’art.90 comma 3