Possono essere utilizzate le procedure standardizzate nonostante la proroga al 30 giugno 2013?
Gentile ing. Esposito
Per effetto della legge di stabilità l’obbligo di redazione del DVR secondo le procedure standardizzate è stato prorogato al 30 giugno 2013, se un’azienda con meno di 10 dip. volesse redigere il DVR prima della scadenza, può utilizzare direttamente le procedure standardizzate, oppure queste non potranno essere utilizzate fino al 30 giugno ?
Se si redige il DVR secondo procedure ordinarie è obbligatorio aggiornare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate ?
La ringrazio come sempre per la disponibilità
Saluti
Al momento, visto che per le imprese con meno di dieci dipendenti, la valutazione dei rischi ed il relativo documento non possono essere effettuati utilizzando le procedure standardizzate, poiché tale utilizzo è stato prorogato al 30 giugno 2013, lei può far redigere o l’Autocertificazione, senza l’utilizzo delle procedure standardizzate, o un DVR , nel rispetto degli articoli 17, 28 e 29 del D.,Lgs 81/08 e s.m.i. Io opterei per questa ultima soluzione, che non può essere contestata da NESSUNO.
Infatti, coloro che in passato avevano redatto il DVR al posto dell’Autocertificazione non devono apportare alcuna modifica a tale documento, anche dopo il 30 giugno 2013, così come è stato precisato nella circolare del Ministero del lavoro del 15 Novembre 2012 e cioè:” qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR ( in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate..”.
Si fa rilevare comunque che tale documento deve essere aggiornato in caso di modifiche aziendali etc……… legati alla natura “dinamica” del DVR”.