Una impresa e più lavoratori autonomi: chi deve redigere il PSC?
Buongiorno, avrei un quesito da porLe:
nel caso di Dia per manutenzione straordinaria con la presenza di un’impresa (cartongessista) e di più lavoratori autonomi (idraulico, elettricista, serramentista…) il PSC non deve essere redatto oppure non è il Coordinatore per la progettazione ma il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori a doverlo redigere? Nel secondo caso quale sarebbe la differenza?
Grazie.
Dal quesito posto si evince che i lavori di manutenzione straordinaria vengono eseguiti da un’impresa e più lavoratori autonomi.
Tali lavori, nella fattispecie non rientrano nell’applicazione dell’art. 90, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i. perché, anche se potessero avvenire non in contemporanea, in cantiere non operano più imprese atteso che i lavoratori autonomi non sono imprese.
Pertanto, il committente non deve designare il coordinatore per la progettazione poiché nel cantiere non vi è la presenza di più imprese.
La nomina del coordinatore per l’esecuzione, che deve invece redigere il PSC in sostituzione del coordinatore per la progettazione, avviene nel momento in cui nel cantiere operano più imprese e i lavori non sono soggetti a permesso di costruire e sono di importo inferiore a 100.000 euro, così come sancito dall’art.90, comma 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Nel Suo caso il datore di lavoro dell’unica impresa presente in cantiere deve redigere il POS e i lavoratori autonomi ai sensi dell’art 100, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i. devono attuare quanto riportato nel documento di che trattasi.
Pertanto, così come esposto tale cantiere è sprovvisto di coordinamento che nella fattispecie dovrebbe essere effettuato dal Committente dei lavori.
Faccio rilevare che la Corte di Cassazione si è più volte espressa in merito precisando che in materia di sicurezza sul lavoro è opportuno fare una distinzione tra l’obbligo e l’opportunità.
Infatti nel caso si dovesse verificare un infortunio per mancanza di coordinamento e verifica delle misure di sicurezza, se è vero che il problema da Lei posto non rientra nell’applicazione dell’art 90, comma 3, ( quindi cantiere privo di coordinatore e PSC), è anche vero che nel momento in cui si verificasse l’infortunio emergerebbe che sarebbe stato opportuno designare il coordinatore che avrebbe dovuto redigere il PSC e quindi garantire l’organizzazione dei lavori e la sicurezza di tutti i lavoratori. In tale caso il Committente risponde penalmente per l’infortunio occorso.
Concludendo, nel caso da Lei esposto emerge che non è un obbligo per il committente designare il coordinattore per l’esecuzione ai sensi dell’art 90, commi 3 e 11, ma è pur vero che sarebbe opportuno che tale figura professionale venisse designata al fine di poter verificare l’applicazione delle norme di sicurezza e coordinare i lavoratori dell’unica impresa presente nel cantiere e dei lavoratori autonomi.