E’ obbligatoria la redazione del PSC nel caso di unica impresa esecutrice che noleggia il ponteggio installato da una seconda impresa?
Egr. Ing. Mi congratulo per la pertinenza delle sue risposte ai quesiti che ne approfitto in riferimento aduna casistica che ritengo frequente alla quale non sono riuscito a dare risposta..
Premetto di essere tecnico abilitato alla redazione di psc e frequentemente mi capita di occuparmi di restauro facciate oppure di modeste opere di restauro in appartamenti, con uso di ponteggio e/ castello di tiro.
Sono portato a ritenere che il lavoro eseguito su ponteggio a norma sia luogo sicuro e che la ditta del ponteggio non partecipi all’opera bensì fornisca un nolo, per assurdo come chi fornisce il w.c. chimico.
Ciò premesso questo il quesito:
E’ obbligatoria la nomina del CSE nel caso di unica impresa appaltatrice in presenza di nolo di ponteggio/castello eseguito da altra ditta incaricata dall’appaltatrice in virtù di contratto specifico sconosciuto al committente, che interviene non contemporaneamente, peraltro inserita nel suo POS?
Le sarò estremamente grato per la risposta che attenderò con ansia.
In merito al quesito posto si precisa che:
se l’impresa A fornisce il ponteggio all’impresa esecutrice dei lavori B e i lavoratori di questa ultima lo montano perché hanno ricevuto una formazione adeguata come sancito dall’art 136, comma 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i., l’impresa A ha effettuato una “mera fornitura” per cui non deve redigere il POS, ma in alcuni casi si applica l’art 96, comma 1, bis, D.lgs 81/08 e s.m.i. come anche specificato nella circolare n° 4 del 28.02.2007 del Ministero del Lavoro. Pertanto nella fattispecie l’impresa A fornitrice del ponteggio non partecipa alla realizzazione dell’opera e quindi in cantiere è presente una sola impresa e i lavori non rientrano nell’applicazione dell’art 90, comma 3, D:lgs 81/08 e s.m.i,; nella fattispecie il paragone con il WC si addice a tale situazione.
se l’impresa A fornitrice del ponteggio installa lo stesso con i propri lavoratori, e lo noleggia ( non è il caso di nolo a caldo) all’impresa esecutrice dei lavori B, l’impresa fornitrice A diventa ESECUTRICE per cui deve redigere oltre il Pi.M.U.S. ( che deve essere firmato per accettazione da parte del datore di lavoro dell’impresa B) anche il POS. Nella fattispecie i lavori rientrano nell’applicazione di cui all’art 90, comma 3, D.lgs 81/08 e s.m.i. per cui il committente deve designare il CSP che deve redigere il PSC, o il CSE, con i compiti anche del CSP se i lavori rientrano nell’applicazione del coma 11 dell’articolo innanzi citato. Immagini la realizzazione di un fabbricato in c.a., quante volte l’impresa fornitrice del ponteggio deve entrare in cantiere per far si che il ponteggio sia montato “ …seguendo lo sviluppo dei lavori stessi….” come stabilito nell’art 122, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Quando il ponteggio deve essere modificato per ovvi motivi, in cantiere devono sempre accedere i lavoratori dell’impresa fornitrice A, ecco perché tale impresa partecipa alla realizzazione dell’opera.
per quanto attiene al fatto che il committente non sia a conoscenza del contratto tra l’impresa A e B, sta a significare che lo stesso non ha adempiuto a quanto sancito dall’art 90, comma 9 lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i. in merito all’idoenità tecnico-professionale dell’impresa affidataria ed esecutrice “B” Infatti l’art. 89, comma 1, lettera i-bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i. definisce l’idoneità tecnico-professionale quale “ possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine, di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”. La violazione di tale articolo è sanzionata a carico del committente con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.000 a € 4.800.