L’Organo di vigilanza può/deve sollecitare il contravventore ammettendolo eventualmente al pagamento rateizzato?
Desidererei acquisire il Suo parere in merito ad una ipotetica situazione di seguito descritta (appl. D.L.gs. 758/94)
Ispezione in un cantiere edile.
A seguito della visita ispettiva sono state riscontrate delle violazioni riportate successivamente nella regolarità giuridica.
Il contravventore viene ammesso al pagamento in sede amministrativa della ammenda prestabilita.
Non pervenendo riscontro del pagamento di detta ammenda si provvede ad informare il P.M. della mancata esibizione dell’ attestato di pagamento.
Sicuramente è compito dell’organo di vigilanza informare il contravventore delle conseguenze penali del mancato pagamento
Ma può/deve l’organo di vigilanza sollecitare il contravventore in merito ammettendolo eventualmente al pagamento rateizzato???
Io dico di no!!! Essendo (a mio parere) perentorio il termine fissato per il pagamento dell’ammenda (30 giorni).
E se ciò viene richiesto dal P.M.(sollecitare il contravventore in merito ammettendolo eventualmente al pagamento rateizzato)????
In caso di risposta affermativa: Quale possono essere le modalità della rateizzazione?????Boooh!!!!!!
Ringrazio anticipatamente
In merito a quanto chiesto si precisa che l’art.21, comma 2, D.Lgs 758/94 e s.m.i. sancisce che: “Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonchè l’eventuale pagamento della predetta somma.”
Nel D.Lgs 758/94 non si evince alcun obbligo da parte del personale ispettivo di rendere edotto il contravventore sulle conseguenze del mancato pagamento.
Quando il contravventore non paga entro i 30 giorni (termine perentorio) l’ispettore ha centoventi giorni per comunicarlo al P.M. il quale trasmette i relativi atti per il rinvio a giudizio al GIP.
Si precisa che dal momento in cui l’ispettore notifica al contravventore l’ammissione al pagamento in sede amministrativa, un secondo dopo termina il compito dell’ispettore; da quel momento in poi chi decide tutto è primo il P.M. e poi il G.I.P. che deve archiviare eventualmente il fascicolo.
L’ispettore non può né sollecitare il contravventore a pagare (nella fattispecie non si capirebbe il motivo per cui l’ispettore dovrebbe farlo) né rateizzare il pagamento; in tutti e due i casi l’ispettore commetterebbe (a mio parere) un abuso.
Il P.M. può delegare l’ispettore ad ammettere il contravventore al pagamento in sede amministrativa quando ricorre il caso di cui all’art.24 i cui compiti sono demandati al P.M.; nella fattispecie il P.M. può demandare tale compito all’ispettore (ma non ha niente a che vedere con la rateizzazione o il sollecito!).
Il P.M. non sollecita il contravventore al pagamento (non si è a conoscenza di simili casi) né rateizza il pagamento, ma solo il G.I.P. può farlo perché in materia di sicurezza sul lavoro non è prevista la rateizzazione, ma tale possibilità è prevista solo dall’art 133 ter del C.P.
Le modalità sono sempre stabilite dal G.I.P., l’unico che può concedere la rateizzazione.