L’allestimento del ponteggio che devo utilizzare è commissionato dal committente: chi deve redigere il Pi.M.U.S.?
Chi paga le spese relative al calcolo da effettuare circa le protezioni da adottare al ponteggio metallico contro le scariche atmosferiche?
E se il ponteggio non è allestito secondo le norme vigenti ?
A giorni mi si presenterà in un cantiere una situazione a me poco chiara.
Cercherò di spiegarmi come segue:
1) Mi viene commissionato da parte di un privato rifacimento tetto e facciata.
2) Firmo e timbro la documentazione da presentare in comune.
3)Vengo scavalcato dal committente che decide di affidare l’allestimento del ponteggio ad una ditta esterna(molto più economica di me).
A questo punto chi deve compilare il PIMUS?
Le spese per la dichiarazione di conformità(massa terra e scariche atmosferiche anche se autoprottetto) a carico di chi?
Devo/posso richiedere PIMUS da allegare al mio POS considerato che i lavori in quota li esegue la mia impresa(CON LE CONSEGUENZE DEL CASO)?
Qualora il ponteggio venga allestito “alla carlona”(ne ho la certezza) quali sono i miei obblighi?
Come posso tutelarmi e far valere le mie ragioni?
Due precisazioni d’obbligo: ho riformulato il mio contratto escludendo la voce “Ponteggio”.
E’ stato nominato coordinatore in fase progettazione ed esecuzione (porta avanti il suo compito con molta leggerezza).
Complimenti per il sito e Grazie Mille.
Cominciamo col dire che il committente Le concede in uso il ponteggio metallico.
Tutte le responsabilità relative al ponteggio metallico, per il momento, ricadono sul datore di lavoro dell’impresa che deve montare il ponteggio e che deve redigere il Pi.M.U.S.
E’ pertanto un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta ponteggi redigere il Pi.M.U.S., infatti l’art. 136, comma 1, D.Lgs.81/08 recita:
“ Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio(Pi.M.U.S.) in funzione della complessità del ponteggio scelto……”
Lei, nella qualità di utilizzatore del ponteggio, è tenuto a sottoscrivere ed attuare il pimus relativo al ponteggio che si andrà a realizzare.
Se il ponteggio viene installato alla “carlona” Lei non deve utilizzarlo, se dovesse avere discussioni in merito deve rivolgersi immediatamente al personale ispettivo dell’ASL o della Direzione provinciale del Lavoro.
Se nella fattispecie intervengono gli ispettori il primo responsabile è il Datore di lavoro dell’impresa che ha montato il ponteggio (art 136, D.Lgs 81/08 e s.m.i. che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.000 a € 4.000); il secondo responsabile è il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (Art 92, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i che prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400); il terzo è il committente o responsabile dei lavori (Art 93, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.000 a € 4.800).
Le spese relative al calcolo da effettuare circa le protezioni da adottare al ponteggio metallico contro le scariche atmosferiche ai sensi della norma CEI EN 62305/1-4 sono a carico del committente o del datore di lavoro proprietario del ponteggio a seconda degli accordi presi.
Una mossa intelligente che ha fatto è stata quella di rifare il contratto; la seconda mossa che deve fare è quella di non utilizzare il ponteggio se non risponde a quanto riportato nell’allegato XVIII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;la terza è quella di fotografare il ponteggio per come è stato realizzato. Le serviranno.