Chi lavora fuori provincia può utilizzare il registro infortuni della provincia dove ha sede l’azienda?
Ho letto l’approfondimento relativo al registro infortuni e volevo porle il quesito:
Se un’impresa lavora in una provincia diversa dalla sede operativa, è valido il registro infortunio che è stato vidimato dall’ASL di un’altra provincia?
Grazie per la risposta.
A mio parere quando i lavori vengono svolti in un’altra provincia deve essere istituito un “nuovo” registro infortuni vidimato dall’ASL della provincia in cui si opera.
Si potrebbe verificare il caso in cui i lavori vengono svolti ai confini di una provincia per cui si sconfina in un’altra. Se i lavori che vengono eseguiti nel territorio della provincia diversa da quella della sede sono di breve durata potrebbe essere accettato un unico registro.
In merito faccio rilevare che al comma 6, dell’articolo 10 del D.M. 12 dicembre 2000 del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale viene definito quale “lavoro di breve durata” un lavoro non superiore a 15 giorni.
Voglio comunque precisare che tutto dipende dal buon senso degli ispettori altrimenti a prescindere dalle circolari ministeriali che possono esserci, al momento resta in vigore l’art.4, comma 5, lettera o) , D.Lgs 626/94 e s.mi. che testualmente recita:
”Il Datore di lavoro:
tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza.”.
Come può notare da quanto scritto in rosso che nel registro infortuni manca la colonna con la dicitura “ Luogo dove si è verificato l’infortunio” per cui se l’infortunio si verifica fuori provincia ciò non si evidenzia nel registro infortuni; inoltre viene precisato che il registro infortuni “ è conservato sul luogo di lavoro” per cui se immaginiamo che contemporaneamente due ispettori ispezionano i due cantieri situati in due province diverse, uno dei cantieri sarà sprovvisto di registro infortuni.
Io ho sempre consigliato di istituire per ogni luogo di lavoro un registro infortuni.
Come si suol dire, il gioco non vale la candela atteso per la mancanza del registro infortuni vi è una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.580 a € 15.490.