Se il Progettista non è previsto e il Direttore dei lavori non viene nominato, chi è il “Responsabile dei lavori”?
Buongiorno, sono un architetto libero professionista, nel mese di febbraio inizieranno dei lavori di manutenzione ordinaria di tinteggiatura delle facciate di un piccolo condominio. E’ necessario il coordinatore in fase di esecuzione perchè l’impresa subappalta le opere di ponteggiatura mentre per quanto riguarda il Direttore dei Lavori i condomini, volendo ridurre al massimo le spese, non sono intenzionati a nominarlo. La mia domanda è questa, chi può essere in questo caso il Responsabile dei lavori non essendoci un Direttore dei Lavori?
Grazie.
In riferimento al Suo quesito Le faccio rilevare che l’art 89, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 sancisce che il responsabile dei lavori è: “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera ( omissis)”.
Nella fattispecie i condomini, non volendo nominare il Direttore dei lavori, fanno si che vengono a mancare le figure professionali che il legislatore ha indicato come le uniche a svolgere le funzioni di Responsabile dei lavori (Progettista ,che per il tipo di lavoro da eseguire non è necessario e il Direttore dei Lavori che i condomini non vogliono nominare).
Pertanto a mio parere il Committente è l’unico responsabile per l’adempimento di cui agli artt. 90, commi 1, 2 e 9, lettere a),b) e c) e 99 commi 1 e 2; D.Lgs. 09.04.2008, n°81;
Infatti gli articoli innanzi citati sono riferiti agli obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori, non essendoci quest’ultima figura……..