L’R.L.S. deve essere formato al momento della nomina da parte dei lavoratori?
Buonasera ing. Esposito
torno ad interpellarla sottoponendole un paio di quesiti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare vorrei chiederle se l’RLS deve possedere i requisiti (Attestato di formazione) al momento della nomina da parte dei lavoratori, oppure la sequenza è la seguente:
1) nomina da parte dei lavoratori
2) comunicazione all’INAIL
3) conseguimento di attestato di formazione
Nel caso in cui fosse questa la sequenza temporale, come deve comportarsi l’RLS nel periodo che intercorre dalla nomina fino al conseguimento dell’attestato?
può produrre qualche documento che certifichi che il soggetto sta frequentando il corso di RLS?
Eventualmente ciò potrebbe valere anche per altre figure (Addetto antincendio, primo soccorso ecc)?
La ringrazio anticipatamente della risposta che mi darà.
La saluto cordialmente
L’RLS, prima di essere tale deve aver frequentato il corso di formazione di cui all’art 37, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Appena eletto dai lavoratori RLS ( bisogna darne comunicazione all’INAIL) ha già una formazione di base che gli permette di poter svolgere le proprie funzioni in attesa di frequentare il corso di cui all’art 37, comma 10, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Cosa diversa è per la gestione delle emergenze ( Sez. IV artt. 43 a 46), perché non certamente si può designare una persona all’antincendio quando non conosce ancora il funzionamento di un estintore portatile etc,… stessa cosa dicansi per il primo soccorso etc…..
In quest’ultimo caso il datore di lavoro DESIGNA i lavoratori addetti all’emergenza, ma tali funzioni possono essere espletate dopo aver frequentato il relativo corso e aver acquisito l’attestato di che trattasi.