Ora che l’RLS si è licenziato, che fare? L’RLS per tale compito deve essere remunerato?
Ora che l’RLS si è licenziato, che fare? L’RLS per tale compito deve essere remunerato?
Buongiorno Sig. Esposito,
in un’impresa edile con meno di 15 dipendenti l’RLS si è licenziato. Al momento siamo senza RLS, all’INAIL è stato comunicato (scadenza 16/05/09) il nominativo dell’RLS relativo all’anno 2008.
Domanda: abbiamo quindi tempo di nominare il nuovo RLS fino a dicembre 2009 al fine di essere in regola con la comunicazione entro maggio 2010 relativa all’anno 2009 o ci sono altri limiti di tempo?
Altra domanda: all’RLS, se dipendente della ditta/impresa, può essere riconosciuto qualcosa in più per il ruolo che ricopre?
In merito al quesito posto Le consiglio di fissare una data per le elezioni dell’RLS anche se diversa dalla giornata i cui all’art.47,comma 6, D.Lgs 81/08 atteso che l’RLS si è licenziato; è inoltre opportuno tenere agli atti copia della lettera (firmata per ricevuta dai lavoratori) nella quale è indicata la data di che trattasi da esibire, se necessario, in caso di visite ispettive.
Successivamente, all’RLS dovrà essere fatto frequentare il corso di formazione di cui all’art. 37, comma 10, D.Lgs 81/08 Nella fattispecie il legislatore non specifica il termine entro il quale l’RLS deve frequentare il corso di formazione, forse volutamente atteso che fino a poco tempo fa era spesso un’impresa organizzare tali corsi, verosimilmente, a causa del mancato raggiungimento di un congruo numero di partecipanti. E’ chiaro però che ciò non può essere usata come giustificazione per non effettuare in un tempo “tecnicamente possibile” la formazione dell’RLS.
Concludendo questa prima parte, secondo quanto specificato dall’INAIL nella circolare n°11 del 12 marzo 2009 per le aziende in attività alla data del 31.12.2009 la comunicazione del nominativo dell’RLS dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2010.
Il ruolo che ricopre l’RLS non è remunerato, se la formazione per motivi plausibili non può essere fatta durante l’orario di lavoro, come sancito dall’art.37, comma 12, D.Lgs 81/08, è opportuno che il tempo utilizzato fuori dall’orario di lavoro sia pagato come straordinario atteso che la formazione non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.