Dal momento il cui l’RSPP (esterno) lascia l’azienda, al giorno in cui il dipendente termina il corso di RSPP (interno), il datore di lavoro è privo di RSPP?
Dal momento il cui l’RSPP (esterno) lascia l’azienda, al giorno in cui il dipendente termina il corso di RSPP (interno), il datore di lavoro è privo di RSPP?
Mi scusi, ma visitando il suo sito, ho pensato di porle una mia domanda, che non trova risposta o meglio mi sono state date, ma tutte non erano accompagnate da motivazioni (TESTO UNICO).
Le pongo il mio dilemma: sono impiegata in una azienda con due settori edile- metalmeccanica, il mio datore di lavoro decide di farmi frequentare il corso di formazione che dovrebbe cominciare a giorni, il contratto di lavoro con RSPP precedente scade il 31 dicembre, la mia domanda :
1) nell’ipotesi che la mia azienda debba cominciare dei lavori nella data 3 gennaio e ovviamente consegnare il suo Piano Operativo di Sicurezza, rimarrà sprovvisto di RSPP?
2) La nomina ASL. quando va fatta, c’e una data ben precisa?
La ringrazio in anticipo e le chiedo scusa per il disturbo. (NON E’ SEMPLICE AVERE NOTIZIE SICURE IN QUESTO PERIODO DEL TESTO UNICO)
Premesso che l’azienda ha due settori quali edile e metalmeccanica, l’RSPP oltre ad aver frequentato il corso relativo al settore ATECO – costruzioni- di 112 ore, avrebbe dovuto frequentare almeno il modulo B di 48 ore relativo al settore ATECO – (Fabb. macchine, apparecchi meccanici, Produzione e Lavorazione metalli), così come previsto dal D.Lgs 195/2003 e dalla Conferenza Stato Regioni del 26.01.2006.
Tanto premesso, rispondendo alla Sua prima domanda Le posso dire che la Sua azienda dal 1° gennaio 2009 è sprovvista di RSPP perché Lei facendo il corso per l’RSPP (112 ore) lo completerà, se tutto va bene, verso la fine di Gennaio 2009 ( calcolando le feste natalizie).
In questa “ vacatio” 31 dicembre 2008 metà gennaio 2009 l’azienda è priva di RSPP.
Se l’Azienda avesse iniziato l’attività in questi giorni, il datore di lavoro avrebbe TRE mesi di tempo per designare l’RSPP.
Ciò si desume dal fatto che l’abrogato D.Lgs 626/94 ( nella fattispecie, per il problema che stiamo trattando, resta ancora in vigore fino al 1° gennaio 2009, salvo proroghe) al Titolo X “ Disposizioni transitorie e finali” l’art.96-bis recita: “Il datore di lavoro che intraprende un’attività lavorativa di cui all’art.1 è tenuto a elaborare il documento di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall’effettivo inizio dell’attività”.
Poiché per elaborare il D.V.R. il datore di lavoro deve avvalersi dell’RSPP si desume che lo stesso deve essere designato entro tre mesi dall’inizio dell’attività. Nel Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 non vi è alcuna traccia sul termine entro il quale deve essere redatto il D.V.R. per un’attività nuova. Purtroppo, ancora una volta il legislatore si è dimenticato di dare un termine per la stesura del D.V.R. e per la nomina dell’RSPP.
Si fa rilevare inoltre che il datore di lavoro non deve più comunicare il nominativo dell’RSPP alla Direzione provinciale del lavoro e all’ASL competenti per territorio, ma ne deve essere fatto menzione nel D.V.R. così come sancito dall’art.28, comma 2, lettera e), D.Lgs 81/08.
Concludendo, se ho capito bene quanto da Lei chiesto, per risolvere momentaneamente il problema è opportuno che il datore di lavoro ricorra a persona esterna per lo svolgimento delle funzioni dell’RSPP fino a quando Lei non avrà conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione.