L’R.S.P.P. interno, può essere messo in CIGO a zero ore nonostante nello stabilimento si continua a lavorare?
Buongiorno,
La seguo da anni e l’apprezzo per l’autorevolezza delle sue risposte, volevo chiederle un quesito di strettissima attualità:
Può un RSPP interno essere messo in cigo a zero ore, nonostante alcune attività dello stabilimento continuino a funzionare?? Ha qualche sentenza della cassazione in merito da indicarmi?
La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente.
Nel ringraziarla per l’attenzione che rivolge a questo sito le preciso:
- ai sensi dell’art.17 comma 1, lettera a)D.Lgs 81/08 la designazione dell’RSPP è un obbligo del datore di lavoro, obbligo che non può essere delegato ad altri.
- il datore di lavoro quando effettua la valutazione dei rischi presenti in azienda, si deve avvalere della collaborazione dell’RSPP ( art.29, comma 1, D.lgs 81/08)
- nelle aziende con oltre 15 lavoratori il datore di lavoro indice , almeno una volta l’anno, una riunione per discutere il D.V.R., i programmi di formazione e informazione etcc…. e in questa riunione deve partecipare obbligatoriamente l’RSPP.
Come può vedere e non vado oltre, la figura dell’RSPP è indispensabile nell’azienda tant’é che se viene a mancare, il datore di lavoro incorre nella violazione dell’art,17, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 che prevede l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08.
Per specificare ulteriormente l’importanza dell’ RSPP ricordo che nelle case di cura, come negli ospedali e nelle aziende o unità produttive di cui all’art.31, comma 6, D.Lgs 81/08 l’RSPP deve essere obbligatoriamente interno e se tale figura non è presente, il datore di lavoro deve assumerla a tempo indeterminato poiché l’RSPP deve essere sempre presente nell’azienda o nell’unità produttiva.
Una volta capito l’indispensabilità di tale figura, è palese che il datore di lavoro non può mettere in cigo a zero ore l’RSPP se continua l’attività dello stabilimento.
E’ chiaro che il datore di lavoro può designare, se all’interno dello stabilimento, non vi sono persone con i requisiti di cui all’art.32, D.Lgs 81/08 , un R.S.P.P. esterno.
A questo punto, se ciò dovesse verificarsi, parrebbe più “una punizione” nei confronti dell’RSPP interno (altrimenti chi meglio di lui può conoscere i rischi all’interno dello stabilimento) che una scelta “ tecnica”.
Preciso di aver sottolineato “può designare e non “ può nominare”, perché l’accettazione dell’RSPP passa attraverso il “nulla osta” del R.L.S..
Per quanto riguarda le sentenze della Cassazione sono tutte inerenti le responsabilità dell’RSPP, ma per quanto attiene la designazione dello stesso in tutti questi anni non ho mai letto qualcosa in merito, atteso che la normativa sulla designazione è palese.
Se lo stabilimento dovesse essere privo di RSPP è opportuno comunicarlo al Servizio ispettivo dell’Azienda Sanitaria – Area prevenzione-competente territorialmente.