In una s.n.c. perché uno dei due soci al 50% deve essere identificato quale “Datore di lavoro”?
Salve,
oltre che a farle i complimenti per il sito (molto utile per tecnici e lavoratori del settore) e per la completezza delle Sue risposte, le porgo il seguente quesito:
“Due persone che realizzazione impianti idraulici, hanno costituito una s.n.c., sono soci al 50 % ed entrambi offrono prestazioni di lavoro come idraulici. Che adempimenti del D.Lgs. 81/2008 devono rispettare? In quanto soci e unici lavoratori della società, come mai deve essere identificato come “datore di lavoro” uno dei due se, in quanto soci, non sussiste nessun rapporto di subordinazione?”
Le chiedo questo in quanto ho letto alcune risposte a quesiti simile che Le hanno fatto, e non condivido – o non riesco a capire – la definizione e l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a) “lavoratori” e lettera b) “datori di lavoro” del D.Lgs. 81/2008, al caso sopradescritto.
Inoltre, le chiedo se esiste qualche norma o definizione di “socio lavoratore di società”, in quanto riesco a reperire informazioni solo ai casi di “socio lavoratore di cooperativa”, situazione di subordinazione che prevede, tra l’altro, un contratto di lavoro.
Grazie per la disponibilità.
Rimanendo in attesa di una risposta, porgo
Cordiali Saluti
Nella s.n.c. i due lavoratori essendo soci al 50% è da intendere che l’amministratore o è uno dei due e tale nomina è stata depositata presso il Registro delle Imprese, o sono tutti e due.
Nella fattispecie se gli amministratori sono tutti e due i soci vuol dire che esercitano i poteri decisionali e di spesa,(art 2, comma 1, letterab) poteri esercitati dai soli datori di lavoro o a chi gli stessi conferiscono la delega di funzioni di cui all’art 16. Quindi i due soci sono datori di lavoro. I due soci sono anche “lavoratori” che non possono essere equiparati ai lavoratori “autonomi” perché questi ultimi non possono costituire alcuna società essendo autonomi.
Al lavoratore definito dall’art 2, comma 1, lettera a) è equiparato il “ … socio di cooperativa o di società, anche di fatto …” quindi i due soci sono equiparati a lavoratori.
Pertanto i due soci sono lavoratori al 50% e datori di lavoro al 50%.
In caso di contestazione di violazioni di norme in materia di sicurezza poiché il penale è soggettivo, i due soci rispondono singolarmente per la stessa contestazione.
Ciò avviene anche per i committenti ( art 89, comma 1, lettera b)) e precisamente quando in un cantiere edile il permesso di costruire è intestato a tre o quattro persone, tutti ricoprono le funzioni di committente per cui rispondono della stessa contestazione tutti coloro che sono intestatari del permesso di costruire.
Tutto ciò può essere evitato solamente se nella snc uno dei due soci viene nominato quale datore di lavoro ESCLUSIVAMENTE per i problemi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro; i committenti, invece,devono nominare tra loro o una persona esterna quale Responsabile dei lavori ( art 89, comma 1, lettera c).
La stessa situazione potrebbe essere paragonata ad un condominio con quattro condomini non essendo obbligati a nominare l’Amministratore ( la nomina dell’Amministratore è obbligatoria superiore a 4 condomini); se gli stessi non nominano un responsabile dei lavori, quando devono eseguire dei lavori, in caso di violazioni alle norme in materia di sicurezza ne rispondono singolarmente tutti e quattro.
Il socio lavoratore di cooperativa è cosa diversa dalla s.n.c. perchè nella cooperativa eleggono il Presidente che assume le funzioni di datore di lavoro anche se può delegare le funzioni in materia di sicurezza al altra persona con delega di funzioni di cui all’art.16.
Nella s.n.c. di cui al quesito, i poteri sono al 50% tra i due soci lavoratori.
Analogo quesito è riportato nel nostro sito nella sezione Quesiti Titolo I – Principi comuni – dell’11.11.2009 “ Una società con due parrucchieri………..” dove troverà gli adempimenti del D.lgs 81/08 e s.m.i. a cui dovranno attenersi.