Il socio lavoratore (non datore di lavoro) può essere eletto RLS? Verifiche e manutenzione attrezzature
Il socio lavoratore (non datore di lavoro) può essere eletto RLS? Verifiche e manutenzione attrezzature
La ringrazio per la sua disponibilità. Chiedo un chiarimento riguardo:
1) la nomina de RSL. Dato che il decreto parla di lavoratori non di dipendenti, in una società con 2 soci ed alcuni dipendenti può il socio lavoratore (non configurato come ddl) rientrare appunto nell’insieme dei lavoratori e per questo venire eletto RLS?
In questa società deve essere predisposto un documento con cui si decide chi è dei due soci al 50% il datore di lavoro?
2) Con riferimento alle attrezzature su cui effettuare la manutenzione, Lei ha riportato la lista dell’allegato al decreto. L’art. 71 però prevede che tutte le attrezzature da lavoro siano sottoposte alla manutenzione periodica e straordinaria quindi a rigor di logica nessuna attrezzatura è esente da manutenzione… e’ corretto?
Grazie.
In riferimento al primo quesito faccio rilevare che ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 per lavoratore si intende: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;..omissis
Nella società di cui al quesito anche il socio lavoratore rientra nel computo dei lavoratori per cui può essere eletto, ai sensi dell’art.47, D.Lgs 81/08 quale R.L.S.
Nella fattispecie anche se il D. Lgs.81/08 non vieta che il socio lavoratore non possa essere eletto quale R.L.S., dal punto di vista etico ciò non è corretto perché il “ socio lavoratore” diventerebbe un controllore della stessa società di cui è socio.
Resta inteso che quando in una società i due soci sono al 50% gli stessi devono decidere chi dei due deve svolgere le funzioni di datore di lavoro esclusivamente per i compiti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro; tale designazione deve risultare da apposito atto scritto come sancito dall’art.16, D.Lgs 81/08 ( Delega di funzioni).
Per quanto riguarda il secondo quesito faccio rilevare che l’elenco delle attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs 81/08 è riferito alle verifiche periodiche che è ben diverso dalla manutenzione. Infatti ai sensi dell’art. 71, comma 11, D.Lgs 81/08, le verifiche periodiche ( delle attrezzature elencate nell’allegato VII) vengono effettuate , la prima da parte dell’ISPESL e le successive da parte delle ASL, ARPA o soggetti pubblici e/o privati abilitati con le rispettive cadenze ( annuale, biennale etc..).
La manutenzione di tutte le attrezzature viene effettuata da personale specializzato che si atterrà scrupolosamente a quanto riportato nel libretto di manutenzione e d’uso così come sancito dall’art.71, comma 4, lettera a), punto 2, D.Lgs.81/08.
Esempio: un apparecchio di sollevamento di tipo mobile di portata superiore a 200 Kg utilizzato per il sollevamento di materiali in edilizia., appena messo in esercizio deve essere denunciato all’ISPESL, territorialmente competente, che provvederà ad effettuare la prima verifica rilasciando un libretto al datore di lavoro proprietario dell’attrezzatura ed un secondo libretto viene trasmesso all’ARPA o ASL per le successive verifiche che dovranno essere effettuate annualmente. Durante l’utilizzo dell’apparecchio di sollevamento il datore di lavoro provvederà ad effettuare una idonea manutenzione (pulizia dell’apparecchio, ingrassaggio degli organi di movimento etc..) al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza.