Essendo R.S.P.P. in caso di assenza, devo essere sostituito in azienda ?
Egr. Ing. Esposito,
sono un lavoratore a tempo determinato e svolgo anche le funzioni di RSPP. Nella mia azienda poiché sono persona di fiducia del mio datore di lavoro, non ho potuto usufruire delle ferie nel periodo di Agosto quando l’azienda è rimasta chiusa.
Di sicuro il mio periodo di ferie coinciderà con l’apertura dell’azienda.
Domanda: essendo un RSPP devo essere sostituito durante il periodo di assenza?
Indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro, lei può svolgere le funzioni dell’RSPP se in possesso dei requisiti di cui all’art 32, D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Non bisogna dimenticare che l’RSPP per i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente, deve avere sul posto di lavoro una presenza assidua ed un’azione continua, pertanto nel momento in cui l’RSPP si assenta dal proprio lavoro per motivi di ferie, malattia o nel caso di donne, per problemi legati alla maternità, tale figura deve essere sostituita.
Il datore di lavoro deve provvedere alla sostituzione, momentanea, dell’RSPP con una persona interna, o in mancanza con persona esterna così come sancito dall’art 31, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a condizione che gli stessi abbiano i requisiti di cui all’art 32.