In un’azienda familiare deve essere valutato lo stress lavoro-correlato?
Egregio ingegnere,
in un’Azienda familiare (vetreria) in cui ci sono due dipendenti (moglie con funzioni amministrative e figlio con funzioni operative in officina e presso la clientela), è corretto fare l’autocertificazione per la valutazione del rischio e, all’interno di quella, dichiarare di aver ottemperato, secondo le linee guida emanate (es. regione Toscana), alla valutazione dello stress da lavoro correlato?
La ringrazio anticipatamente
Nell’ impresa familiare, introdotta nel nostro ordinamento dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, è inteso ai sensi dell’art 230-bis del codice civile come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
I componenti dell’impresa familiare sono equiparati a lavoratori ai sensi dell’art 2, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i. ma non computati come tali ai sensi dell’art 4, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Se tra i componenti dell’impresa familiare , nella fattispecie moglie e figlio, non esiste alcun contratto di lavoro, i componenti familiari devono attenersi a quanto sancito dall’art 21, D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Pertanto non deve essere elaborata neanche l’Autocertificazione e quindi non deve essere valutato neanche lo stress da lavoro correlato.
Se tra i componenti familiari, anche tra padre e figlio o marito e moglie, esiste un contratto di lavoro significa che c’è subordinazione e quindi si applica il D.Lgs 81/08 e s.m.i.; nella fattispecie si applica in toto il D.Lgs 81/08 e s.m.i. e quindi si deve elaborare l’autocertificazione, stress lavoro- correlato, RLS, RSPP, Addetti etc….