In uno studio medico con un dipendente, quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Un amico medico, con un solo dipendente ( la segretaria) si sta dibattendo fra le norme dettate dal nuovo T.U. e mi ha chiesto aiuto per selezionare tutte le varie voci metropolitane che girano nell’ambiente. Ho dato una occhiata alla normativa e mi sembra che occorre elaborare un’analisi dei rischi cui è esposto il lavoratore in relazione alle sue mansioni e all’attività che gli si svolge intorno. Vorrei sapere se questo è sufficiente , e se va affrontato con la stessa logica con cui si affronta un cantiere, a cui sono più abituato. Se potete darmi delle indicazioni per approfondire l’argomento ve ne sono grato.
Ringrazio e colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
In merito a quanto chiesto la logica del cantiere è la stessa dello studio medico come di qualsiasi altro posto di lavoro.
I primi passi che il Vs amico medico deve fare sono:
- Effettuare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, ai sensi dell’Art.29, comma 5, secondo periodo, D.Lgs 81/08 e s.m.i. (può scaricare il modello dell’autocertificazione dalla sezione “Modulistica” di questo sito). Si precisa che l’autocertificazione (valida per aziende che occupano fino a 10 dipendenti) deve essere redatta al momento dell’inizio dell’attività e che è idonea (come autocertificazione) fino al 30 giugno 2012 (salvo proroghe) in quanto dopo tale data in qualsiasi attività anche se vi è un solo dipendente dovrà essere redatto il Documento di Valutazione dei.Rischi di cui all’art.28, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- Designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP la funzione dell’R.S.P.P. può essere svolta direttamente dal datore di lavoro ( nella fattispecie il Medico) (art.34, D.Lgs 81/08) che “deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative” oppure il datore di lavoro ( Medico ) può nominare un RSPP esterno se possiede i requisiti di cui all’art 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ( Il mio consiglio è che lo faccia il datore di lavoro sia perché dal punto di vista finanziario costa di meno sia perché facendolo fare ad un esterno lo stesso vi costerà di più e vi può lasciare in qualsiasi momento).
- Designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (art. 18 comma 1, lett. c))sia il servizio di “primo soccorso” che il servizio antincendio può essere svolto direttamente dal datore di lavoro( anche se non svolge le le funzioni dell’RSPP così come sancito dall’art.34, comma 1-bis, D.Lgs 81/08; questa è una novità apportata dal decreto correttivo 106/09) facendo dei corsi in merito al rischio dell’attività; altrimenti tali funzioni possono essere effettuate dal dipendente ( Segretaria) , previa frequenza dei corsi di primo soccorso e antincendio. In riferimento ai corsi, per l’antincendio dovrà seguire un corso di 4 ore (attività a rischio incendio basso) (D.M. 10 Marzo 1998), mentre per il primo soccorso dovrà seguire un corso di 12 ore.
- Informazione e formazione dei lavoratori (art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ): il datore di lavoro ( medico) deve effettuare “Informazione ai lavoratori”, di cui all’art. 36 e alla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” di cui all’art. 37.
- La formazione dei lavoratori e del loro rappresentante ( RLS) deve avvenire , in collaborazione con gli Organismi Paritetici se presenti nel Vs territorio così come sancito dall’art.37, comma 12, D.Lgs 81/08 e s.m.i.. A tale uopo si fa rilevare che poiché nella fattispecie il lavoratore è uno ( Segretaria) la stessa deve fare richiesta di svolgere le funzioni dell’ R.L.S.; il datore di lavoro ( Medico) conserverà tale dichiarazione da esibire al personale ispettivo.
- Se il lavoratore e nella fattispecie l’R.L.S. (Rappresentante Lavoratore per la Sicurezza) non è stato “ avviato” ai corsi di formazione, nell’autocertificazione si deve scrivere che:
“Il corso di formazione ed informazione è stato programmato/ ultimato/è in atto/il corso che sarà svolto:
- in proprio, con la collaborazione di organismi paritetici
- dalle organizzazioni sindacali
- presso enti formatori”.
- Se la Segretaria ( unico lavoratore) non volesse svolgere le funzioni dell’RLS , le funzioni di tale figura vengono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale che viene nominato dai Sindacati di categoria .
Registro infortuni: il datore di lavoro deve tenere un registro sul quale annotare gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza del lavoro di almeno un giorno e deve essere tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza art.53, comma 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Tale registro può essere acquistato presso le cartolibrerie e deve essere vidimato presso l’ASL competente per territorio.
Poi ci sono altre cose relative all’ambiente di lavoro per esempio : denuncia all’ISPESL dell’impianto di messa a terra, essere in possesso di certificato di dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, in alternativa attestato di rispondenza così come sancito dal D.M. 37/ 2008.
Lo studio inoltre deve essere in possesso di certificato di agibilità ai sensi dell’art.24, D.P.R. 380/2001,
Questo è quello che deve essere fatto per il momento.